Ridefinendo il criterio della maggiore rappresentatività mediante il metodo elettorale o sul numero degli iscritti, le parti sociali hanno provveduto ad autoriformare la disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali, prevedendo l’istituzione di rappresentanze unitarie direttamente elette da tutti i lavoratori in azienda.
Furono promossi proprio al fine di abrogare le disposizione di legge che privilegiato al sindacato maggiormente rappresentativo dei referendum di iniziativa popolare.
I requisiti referendari erano tre:
a) aveva ad oggetto l’abrogazione integrale di entrambi i criteri selettivi previsti dalla lett.a) e b) dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, con la finalità di rendere possibile la costituzione della rappresentanza sindacale a aziendale qualsiasi gruppo di lavoratori;
b) aveva ad oggetto l’abrogazione integrale della lett. a) e l’abrogazione parziale della lett. b) dell’art. 19.
c) aveva ad oggetto l’abrogazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993, che, in materia di pubblico impiego, e demandava all’accordo tra il presidente del consiglio dei ministri e le stesse confederazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative in base la disciplina previgente il compito di definire la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali.
L’11 giugno 1995 la consultazione referendaria ha approvato il secondo e il terzo.
Per i sindacati dei lavoratori privati è previsto che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Il requisito consistente nell’essere firmatari del contratto collettivo non si realizza se il sindacato si sia limitato a sottoscrivere per adesione contratto collettivo stipulato da altri, ma soltanto quando abbia effettivamente trattato definito il contenuto del contratto collettivo.