È possibile considerare l’organizzazione degli enti pubblici previdenziali solo in relazione al fine per il quale essa è predisposta e cioè per l’erogazione delle prestazioni previdenziali.
Da questo punto di vista l’attività degli enti previdenziali è qualificata come un servizio pubblico.
L’attività degli enti previdenziali è diretta alla realizzazione di interessi che, oltre a essere pubblici, sono individuali. L’erogazione delle prestazioni previdenziali tende al soddisfacimento di bisogni individuali che vengono considerati al tempo stesso come bisogni della collettività, per cui il loro soddisfacimento è posto dallo Stato tra i suoi fini. Gli interessi individuali assumono così rilevanza giuridica solo perché attraverso la loro tutela trova soddisfacimento l’interesse pubblico.
Per converso, le prestazioni previdenziali trovano il loro scopo essenzialmente nell’interesse pubblico alla loro erogazione, indipendentemente da ogni interesse patrimoniale degli enti previdenziali e della economicità o meno del servizio.