L’evoluzione della previdenza sociale è rapida. Si accentua il carattere pubblicistico della tutela previdenziale. Essa, nata volontaria, diventa dapprima obbligatoria, nel senso che la sua piena attuazione, ancorchĂ© imposta dalla legge, è condizionata pur sempre dall’adempimento degli obblighi posti a carico specialmente del datore di lavoro; diviene infine necessaria, nel senso che opera ex lege.
La realizzazione della tutela previdenziale viene affidata esclusivamente ad enti pubblici appositamente istituiti. Tuttavia l’esperienza delle mutue di soccorso e la prima legge sugli infortuni sul lavoro lasciano un segno indelebile. Da un lato lo strumento dell’assicurazione continua ad essere usato anche quando l’intervento pubblico ben avrebbe potuto avvalersi di strumenti diversi; dall’altro la tutela resta essenzialmente limitata ai lavoratori subordinati.
Se la necessarietĂ della tutela previdenziale, sta ad indicare che alla realizzazione di quest’ultimo corrisponda l’interesse pubblico, la realizzazione di quella tutela continua ad essere considerato un compito proprio delle categorie interessate sulla quale soltanto ricade l’onere di finanziarne l’attuazione.
Lo Stato si limita a dar vita a nuovi istituti, a dettare con legge la disciplina dei rapporti, ma raramente interviene finanziariamente.
L’interesse dei lavoratori è soddisfatto mediante il contemperamento e la reciproca subordinazione degli interessi individuali degli appartenenti alla categoria o mediante la subordinazione dell’interesse dei datori di lavoro.
La dottrina del tempo è stata indotta a ritenere che tra all’obbligo degli istituti previdenziali di erogare prestazioni e quella del pagamento dei contributi previdenziali intercorresse una relazione sinallagmatica riducendo così tutta la tutela previdenziale entro schemi privatistici.
Durante il periodo corporativo il sistema delle assicurazioni sociali non solo viene completato con la previsione della tutela di nuovi rischi, ma viene assumendo man mano caratteristiche che introducono la successiva evoluzione.
Così all’originaria concezione del rischio professionale si viene affiancando una concezione piĂą ampia: quella della solidarietĂ corporativa tra datori e prestatori di lavoro ispirata alla realizzazione dell’interesse pubblico dell’economia nel quale si pretendeva di risolvere autoritativamente il conflitto sociale.
Essa consentì l’estensione della tutela previdenziale, estendendola anche a rischi che non sono connessi con l’attivitĂ lavorativa.
La disposizione 26 della Carta del Lavoro dice: ” la previdenza è un’altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato procurerĂ di coordinare ed unificare, quanto piĂą è possibile, il sistema degli istituti di previdenza”.
Il compito di realizzare la tutela previdenziale resta attribuito essenzialmente agli stessi interessati, mentre il fine pubblico posto a fondamento delle assicurazioni sociali nell’ordinamento corporativo continua ad avere ad oggetto il mantenimento dell’ordine pubblico, al quale si aggiunge la sanità della razza e la potenza nazionale, ma non certo la liberazione dal bisogno di chi vive del proprio lavoro.