Il principio che costituisce la struttura portante dell’intero diritto sindacale italiano è quello della libertà dell’organizzazione sindacale; principio consacrato dalla costituzione ( art. 39 ).
È espresso nel primo comma dell’art. 39 Cost. che l’organizzazione sindacale è portatrice esclusivamente di interessi privati, sia pure collettivi, e non già di interessi pubblici.
Nella concezione pluralistica accolta la nostra costituzione riconosciuta libertà di iniziativa privata economica ( art.41 Cost. ) e la libertà di organizzazione sindacale ( art. 39 Cost.), considerata come un contropotere rispetto al potere economico. Il riconoscimento della libertà dell’organizzazione sindacale postula anche il riconoscimento della legittimità dei fini perseguiti da quell’organizzazione e la valutazione a priori della idoneità di quest’ultima al loro perseguimento.
La libertà dell’organizzazione sindacale significa la libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di costituire organizzazioni sindacali all’interno di una medesima categoria professionale, o meglio di uno stesso settore della produzione. Libertà di definire, e di modificare, l’ambito di applicazione del contratto collettivo.
La libertà di organizzazione sindacale dei essere intesa anche come libertà dei singoli di scegliere la organizzazione sindacale alla quale aderire perfino come libertà di non aderire ad alcuna associazione.
Dal nostro ordinamento, non sarebbero valide quelle clausole, diffuse nella contrattazione collettiva dei paesi anglosassoni, che subordinano la costituzione (closed shop) o la risoluzione ( union shop) del rapporto di lavoro all’iscrizione al sindacato presente in azienda.
I militari ” non possono esercitare il diritto di sciopero, costituita associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali”.
La legge tutela la libertà sindacale sono gli di lavoro: garantendo a tutti lavoratori, il ” diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale”; riconoscendo il diritto lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni attività produttiva; vietando gli atti discriminatori per ragioni sindacali.