L’esigenza di consentire all’INPS il recupero degli importi di contributi dei quali era creditore per legge nei confronti dello Stato e che questi non aveva versato, aveva indotto alla istituzione di una gestione autonoma denominata fondo sociale.

A detta gestione era stata dapprima attribuita la competenza ad irrogare la quota parte di ciascuna mensilità di pensione. Successivamente viene attribuito al fondo anche il compito di erogare la pensione sociale ai cittadini ultra sessantacinquenni in disagiate condizioni economiche, attualmente nominato ” assegno sociale”. Quella gestione consentì l’avvio di una importante forma di solidarietà.

L’art. 40 della legge n. 88 del 1989 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1989, il fondo sociale e lo ha istituito, la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. A questa gestione fanno carico anche l’integrazione dell’assegno ordinario di invalidità, gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge e quelli dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione; gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, le pensioni delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989.

La gestione è finanziata dallo Stato attraverso il trasferimento delle somme stanziate dalle leggi finanziarie. Alla gestione sono anche attribuiti i contributi versati dai datori di lavoro per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione.

Le complesse competenze attribuite alla gestione radicano maggiormente la progressiva presenza dello Stato nel sistema di tutela e il principio di solidarietà ad essa collegato.

Per questi motivi e per le funzioni che sono proprie della gestione, può dirsi che quella gestione, appare, significativa della realizzazione dell’idea di sicurezza sociale. In particolare, per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse in maniera tale da razionalizzare e armonizzare le sovrapposizioni e le diseconomie nell’allocazione delle risorse.

Nella stessa logica di intervento statale per la realizzazione dell’idea di sicurezza sociale, l’onere del finanziamento delle misure a favore dei lavoratori stranieri, delle misure volte a contrastare l’emarginazione derivante da motivi razziali, etnici, religiosi, è accollato al fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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