Personalità giuridica speciale: mancata attuazione
L’art. 39 cost. ai commi 2-4 prevede per le associazioni sindacali la registrazione in appositi uffici centrali o locali; con la registrazione alle associazioni sindacali verrebbe attribuita una personalità giuridica speciale, funzionale alla composizione delle rappresentanze sindacali unitarie, legittimate alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia generale.
L’art. 39, commi 2-4, non è stato attuato per le ragioni che preciseremo nella parte relativa al contratto collettivo.
Profilo civilistico: associazioni di fatto
I sindacati attuali non hanno personalità giuridica, ma sono associazioni di fatto; tale configurazione, rilevante anche per le associazioni dei datori, comporta, sotto il profilo civilistico, una parziale soggettività giuridica, che consente l’esercizio dei diritti e l’assunzione di obbligazioni; di queste risponde ciascuna associazione con il proprio fondo comune e, solidalmente, coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione (il segretario, per le associazioni dei lavoratori, il presidente per l’associazione degli imprenditori).
Organizzazioni non associative: aspetti civilistici
Per le organizzazioni di natura non associativa deve escludersi la soggettività patrimoniale, con responsabilità personale di chi ha agito e delle altre persone in nome e per conto delle quali un’obbligazione è stata assunta.
Inadeguatezza della disciplina
Anche per le associazioni, la disciplina civilistica è inadeguata, come si è visto al verificarsi di fenomeni scissionistici, che non trovano alcuna regolamentazione; ne consegue la rilevanza della scissione come una pluralità di recessi di singoli soci, dai quali non derivano la restituzione della quota sociale e quindi la divisione del patrimonio associativo.
Preclusione e scarsa utilità del riconoscimento
D’altra parte una soluzione diversa non si avrebbe neppure con il riconoscimento della personalità giuridica civilistica peraltro preclusa in quanto comporta controlli sull’organizzazione interna incompatibili con la libertà sindacale.
La soggettività sindacale
Soprattutto, occorre osservare che la soggettività civilistica non assume alcuna rilevanza ai fini sindacali; i poteri, con conseguente speciale soggettività sindacale, sono conferiti al sindacato dei lavoratori direttamente dall’art. 39 co. 1 cost, e da altre norme costituzionali collegate, quali l’art. 40 e l’art. 46 cost.
La democrazia sindacale e problemi di democraticità effettiva
Si richiede come condizione per la soggettività sindacale, oltre il minimo di rappresentatività l’ordinamento interno a base democratica. Il requisito è espressamente previsto, ai fini della registrazione, dall’art. 39 co. 3 cost.; ma deve ritenersi che esso sia elemento essenziale dell’organizzazione sindacale, presupposto per il conferimento dei poteri di azione sindacale (partecipazione aziendale, contrattazione collettiva, sciopero). Per ordinamento interno a base democratica deve intendersi la distinzione tra un organo deliberante, aperto alla partecipazione di tutti i soci, ed uno o più organi esecutivi, eletti, direttamente o indirettamente, dall’organo deliberante.
Riguardo alla democrazia effettiva può dirsi che la tensione di democrazia e di partecipazione all’interno delle associazioni sindacali, specificamente dei prestatori, si è alquanto attenuata, come dimostra la scarsa partecipazione ai momenti decisionali.
Le forme di democrazia aperte ai non iscritti
La partecipazione, per alcuni aspetti, in particolare per l’approvazione della piattaforma contrattuale, dovrebbe essere aperta anche ai lavoratori non iscritti; ciò che avviene mediante le assemblee ed i referendum nei luoghi di lavoro, indetti dalle rappresentanze sindacali aziendali, tendenzialmente unitarie. Ma anche tali forme di democrazia allargata sono scarsamente praticate.
La tutela dei soci
Per i soci, lo statuto deve garantire i diritti fondamentali, quali l’ammissione, che può essere negata soltanto per incompatibilità ideologica dimostrata. Devono essere garantiti la difesa ed il contraddittorio nel caso di provvedimenti disciplinari e l’espulsione è ammissibile soltanto per gravi motivi.
La lesione da parte degli organi sindacali dei diritti dei lavoratori riconosciuti dallo statuto può essere fatta valere non soltanto presso collegi interni, appositamente costituiti, ma anche presso il giudice dello stato, il ricorso al quale è garantito dall’art. 24 cost.