Il Codice Civile, del ’42, prevede 3 componenti fondamentali del diritto privato:
diritto civile
diritto commerciale
diritto del lavoro, che contiene in sé anche elementi di diritto pubblico.
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 Gennaio 1948) inizia una nuova fase nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, favorita da sostanziali scelte di politica legislativa introdotte sulla base di un nuovo concetto della dignità sociale del lavoratore.
La Costituzione manifesta una volontà di intervento, vedendo il rapporto di lavoro come fonte di svantaggio per i prestatori , la cui tutela rappresenta la ratio legis (motivazione di una legge) negli artt.:
Art. 1: Repubblica fondata sul lavoro
Art. 31: uguaglianza formale: pari dignità sociale
Art. 32: uguaglianza sostanziale: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto si limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
Art. 4: promozione delle condizioni di piena occupazione
Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
Art. 36: retribuzione proporzionata e sufficiente
Art. 37: parità retributiva tra uomini e donne e tutela del lavoro minorile e femminile
Art. 38: previdenza e sicurezza sociale
Art. 39 e 40: libertà sindacale, contratti collettivi, diritto di sciopero
Art. 41: garantisce l’iniziativa privata non dimenticando di introdurre l’utilità sociale, la dignità, la libertà etc.
Art. 42: garantisce la proprietà privata salvaguardandone la funzione sociale
Come si nota il carattere prevalente della normativa della materia è quello originario della protezione del lavoratore come soggetto-contraente più debole. La protezione del lavoratore come singolo appartenente ad una determinata categoria sociale non è più espressione di un favor eccezionale, bensì un’istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso nel contesto che lo circonda.
Sintetizzando, possiamo affermare che non vi sia istituto del diritto del lavoro (che per questo sopravanza quello commerciale e civile) che non sia garantito costituzionalmente. Alla tutela, dunque, si aggiunge la finalità della garanzia dei diritti sociali.
Privilegiando la tutela degli interessi dei soggetti più deboli oppure degli interessi della collettività, la Costituzione, garantisce, però, anche l’iniziativa economica privata.