La Costituzione ha un’importanza fondamentale per il diritto del lavoro, in quanto ha conferito alla disciplina una legittimità definitiva, influenzando in misura decisiva i successivi sviluppi del lavoro, considerato, a partire dal 1948, un diritto di <<di attuazione costituzionale>>. Nella Costituzione, infatti, si rinvengono non soltanto le fondamenta istituzionali, ma anche i riferimenti di valore sui quali si impernia il modello sociale di mercato.
Ciò è avvenuto tramite il riconoscimento, in aggiunta alla categoria dei diritti civili e politici, di una terza generazione di diritti, i <<diritto sociali>>, aventi ad oggetto la protezione o liberazione da una condizione materiale di dipendenza e/o di bisogno suscettiva di impedire il soddisfacimento dei beni fondamentali dell’individuo. Tali diritti, in linea di principio, non conoscono limitazioni di ambito, e in particolare comprendono:
- i diritti aventi ad oggetto la pretesa di prestazioni pubbliche (es. diritto all’istruzione).
- i diritti aventi rilievo <<orizzontale>>, ovvero relativi al piano dei rapporti interpretativi (es. diritto ad una retribuzione <<sufficiente>>).
Il riconoscimento di questi diritti sociali è andato ad arricchire il concetto di cittadinanza, intesa come sintesi delle principali prerogative che denotano l’appartenenza dell’individuo alla comunità statuale.
Parlare di fondamento costituzionale del diritto del lavoro, quindi, è pienamente lecito, tuttavia, tale fondamento rischia di essere meno solido di quanto si possa ritenere. Anche le Costituzioni, infatti, sono prodotti della storia, elemento questo che si traduce nella necessità di un’interpretazione, la quale deve svilupparsi su almeno tre livelli:
- la corretta interpretazione dei fini costituzionalmente posti.
- l’eventuale conflitto fra fini.
- la scelta dei mezzi piĂą appropriati alla realizzazione di dati fini.