I sindacalismo dei dipendenti da enti pubblici economici, prove perché questi erano già stati considerati come espressione dall’ordinamento corporativo e da queste inquadrati allo stesso modo o delle imprese private, non si differenzia da quello dei dipendenti da privati.
Nell’immediato dopoguerra i dipendenti degli altri enti pubblici cominciarono ad organizzarsi sindacalmente. Titolo sindacati rimasero a lungo estranei all’organizzazione sindacale dei lavoratori privati e non furono in grado di esercitare le tipiche attività sindacali.
L’attività sindacale a favore dei pubblici dipendenti venne a lungo realizzata soltanto attraverso l’esercizio di forma di pressione destinate ad influire sul potere politico al quale esclusivamente competeva di dettare la disciplina di quei rapporti.
I limiti di cui era sedette avendo ben presto superati per l’azione sindacale dei dipendenti degli enti pubblici non economici. A questa sono state estese le stesse garanzie e prerogative previste per l’azione sindacale dei lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro.
Per i dipendenti dello stato, la legge n. 93 del 1983 introdusse la c.d. contrattazione del lavoro pubblico, individuando materie che continuavano ad essere riservate alla legge materie affidate al confronto sindacale e regolate da una speciale contrattazione collettiva. I sindacati furono abilitati a stipulare contratti collettivi.
Il 1 pubblico è ormai regolato dallo stesso diritto del lavoro che regola i rapporti di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro privato.
Il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla stessa natura della stessa funzione del contratto collettivo stipulato per i lavoratori privati. Si realizza un assetto di opposti interessi determinato anche dal gioco delle forze e dalla capacità di lotta delle organizzazioni sindacali.