Il lavoro accessorio costituisce una particolare modalità lavorativa, disciplinata dall’art.70 del D. Lgsl. 276/2003, che prevede che determinate prestazioni, individuate espressamente dal legislatore e aventi carattere di occasionalità, possono essere rese senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, mediante l’utilizzo di lavoro accessorio.
Inizialmente il lavoro accessorio era utilizzabile per determinate categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, ma nel 2008 è stato stabilito che esso può essere svolto da chiunque.
Costituiscono lavoro accessorio:
– piccoli lavori domestici;
– piccoli lavori di giardinaggio;
– lezioni private;
– tutte quelle attività che non comportino, nel corso dell’anno, la percezione di compensi, erogati dallo stesso committente, superiori a 5000 euro.
Il lavoro accessorio si instaura senza alcuna ssunzione o formalizzazione contrattuale. In pratica chi intende avvalersi di lavoro accessorio acquista da appositi concessionarie dei carnet di buoni da consegnare al lavoratore come compenso.
Il lavoratore, ricevuti i buoni, dovrà recarsi dal concessionario che provvederà al loro pagamento, trattenendo una quota del buono, con la quale effettua il versamento per conto del lavoratore, dei contributi previdenziali e assicurativi.