Il contratto collettivo postcorporativo detto di “diritto comune“
Soppresso l’ordinamento corporativo fu necessario mantenere in vigore i contratti collettivi corporativi salvo le successive modifiche.
Il codice civile si limitava a denunciare per quanto attiene alla materia del lavoro, disposizione di principio, demandando, all’epoca della sua entrata in vigore, alle fonti corporative di stabilire l’analitica disciplina dei vari aspetti del rapporto di lavoro e di stabilire i livelli dei trattamenti retributivi.
Nell’ immediato dopoguerra, le associazioni sindacali costituite in regime di libertà riprese rassicurare contratti collettivi. Vennero introdotte quelle successive modifiche previste nell’articolo.43 del d.lgs. n. 369 del 1944.
Quest’ultima disposizione ha consentito che venissero modificati contratti collettivi corporativi prorogati i quali erano e restavano fonti di diritto.
Questi contratti vennero designati, in assenza del diritto speciale, come ” contratti collettivi di diritto comune “, in quanto regolati soltanto dalla disciplina dettata dalla legge per i contratti in genere. Questa situazione esaltava il recuperato carattere della libertà sindacale.
L’inderogabilità del contratto collettivo
Una aspirazione del sindacato dei lavoratori che assicura contratto collettivo è quella di evitare che un lavoratore possa accettare condizioni inferiori di quelle previste dalla disciplina sindacale.
Durante l’ordinamento corporativo, la legge prevede espressamente l’inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale.
Caduto l’ordinamento corporativo e ricondotto il contratto collettivo nell’ambito del diritto comune, fu possibile individuare l’esistenza di un vincolo che impedisse ai singoli lavoratori di derogare alle condizioni dettate dalla disciplina sindacale.
La teoria dell’interesse collettivo consente di individuare nel sindacato il portatore originario del potere dell’autonomia privata collettiva; infatti, ” i contratti individuali di lavoro stipulati tra lavoratori e datori iscritti ai sindacati, che hanno concluso il contratto collettivo, non possono derogare al contratto collettivo, perché il singolo associandosi, ha subordinato l’interesse individuale all’interesse della collettività professionale o partecipava. Con ciò egli sia sottoposto a regole, la cui osservanza non dipende dal suo arbitrio individuale, giacché si tratta di regole poste non soltanto nell’interesse individuale di ciascuno, ma invece dell’interesse individuale di ciascuno e insieme di tutti i gli altri” (F.Sartoro-Passarelli)