La Corte Costituzionale ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza nell’individuazione delle finalità perseguite dallo sciopero; sull’argomento, è intervenuta una normativa secondo una duplice direttiva, struttura, dislocazione: quella principale di cui agli artt. 502 e ss., dettata per la realtà privata, e quella secondaria, di cui all’art. 303, dettata per la realtà pubblica.

Art. 502 e ss.: la normativa principale ruota intorno ad una distinzione di base: fra divieto dello sciopero contrattuale, e divieto dello sciopero non contrattuale. La Corte percorrerà una linea evolutiva, rilegittimando, in una prima fase, solo lo sciopero contrattuale, poi restituendo, in una seconda fase, sempre maggior vigore anche allo sciopero a scopo non contrattuale. Lo sciopero a fine contrattuale sarebbe stato quello attuato allo scopo di premere sul datore di lavoro per ottenere un trattamento migliore od evitarne uno peggiore rispetto a quello pattuito o comunque applicato nel luogo di lavoro; lo sciopero a fine non contrattuale è quello delineato nel codice penale come “sciopero politico”, di “coazione alla pubblica autorità”, di “solidarietà” o di “protesta”. Si delinea un’apertura verso una doppia figura di sciopero, caratterizzata dall’avere il datore quale soggetto passivo dell’astensione, ma non quale destinatario della pretesa così fatta valere: cioè lo sciopero di imposizione economico-politica e lo sciopero di solidarietà, il primo sconosciuto al codice penale, inventato dalla dottrina per indicare un abbandono del lavoro diretto verso il governo e o il parlamento, o per impedire o ottenere un intervento del governo nel mondo del lavoro subordinato. La seconda figura è quella dello sciopero di solidarietà, che il codice penale reprime come nel caso della figura dello sciopero di protesta; si tratta di uno sciopero secondario attuato da alcuni lavoratori a sostegno di uno sciopero primario eseguito da lavoratori dipendenti da altri datori.

In seguito alla sentenza n° 290/1974, la Corte Costituzionale, per la prima volta, considera lo sciopero come “un mezzo che necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui, al comma 2° dell’art. 3 Cost.”; riconosce l’esistenza, oltre ad uno spazio coperto dal diritto di sciopero (come tale lecito penalmente e civilmente, protetto contro lo stato ed il datore di lavoro), anche uno spazio coperto dalla libertà di sciopero (come tale lecito penalmente ma non civilmente, garantito rispetto allo stato ma non al datore di lavoro).

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