Origine contrattuale del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro ha origine contrattuale: è infatti l’effetto derivante dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro. L’origine contrattuale del rapporto di lavoro non può essere messa in discussione, come una parte minoritaria della dottrina ha fatto, dalla prevalenza della disciplina legislativa e sindacale sul regolamento individuale del rapporto di lavoro. Infatti l’esigenza di tutelare chi lavora comporta notevoli limitazioni all’autonomia individuale, ma non la sostituiscono. Il lavoratore non solo ha la libertà di obbligarsi o no a lavorare, ma ha anche la libertà di scegliere le modalità con le quali eseguire l’obbligazione.
L’origine contrattuale del rapporto di lavoro non può essere messa in discussione neanche dalla Teoria della Prestazione di fatto, basata sull’art. 2126 del Codice Civile, che dispone che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Da tale norma si è ritenuto che se, nonostante la nullità o l’annullamento del contratto, si producano dei normali effetti del rapporto di lavoro in dipendenza della sua materiale esecuzione, ne consegue che si deve riconoscere che il rapporto non ha origine dal contratto, ma dalla prestazione lavorativa di fatto. Ma a ciò la maggior parte della dottrina ha risposto facendo notare che tale prestazione presuppone sempre l’esistenza del contratto.