La riforma non ha comportato soltanto l’apertura ai privati, ma ha contemporaneamente cercato di riqualificare il collocamento pubblico. Ciò tramite il d.lgs. n. 469 del 1997, il quale ha apportato due principali novità :
- trasferimento delle funzioni relative al collocamento dallo Stato alle Regioni.
- legalizzazione dell’intermediazione privata, pur nel quadro di un regime incentrato sulla necessità si un’autorizzazione amministrativa.
 (1) Il decreto n. 469 del 1997 afferma che le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro sono devolute alle Regioni, le quali, a loro volta, trasferiscono tali funzioni alle Provincie, nell’ambito delle quali devono essere costituiti i Centri per l’impiego . La Regione coordina tali Centri dall’alto, precipuamente attraverso una Commissione tripartita, che coinvolge i rappresentanti, sia pubblici sia delle parti sociali, nella gestione del sistema.
Tali Centri, realizzando l’obiettivo di una gestione attiva dei flussi di domanda e offerta di lavoro, dovrebbero finalmente essere in grado di fornire assistenza ai lavoratori in cerca di lavoro.
(2) L’art. 10 del decreto n. 469 del 1997 ha inoltre provveduto a liberalizzare le attività inerenti al collocamento dei lavoratori, abolendo il divieto previsto dall’art. 7 co. 1 della l. n. 264 del 1949, ma prevedendo particolari requisiti per i soggetti privati che svolgano siffatte attività . Negli anni successivi, tuttavia, non si è registrato né un particolare interesse del settore privato, né un miglioramento dell’efficienza del settore pubblico.
 Il processo di riforma è quindi continuato:
- con riguardo al collocamento pubblico, deve essere sottolineato il d.lgs. n. 181 del 2000, la quale, tra le altre cose:
- ha dettato i principi fondamentali di indirizzo per l’esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni: i servizi pubblici per l’impiego, in particolare, sembrano rientrare fra le materie di legislazione concorrente.
- ha rivisitato il concetto e la modalità di accertamento dello stato di disoccupazione , in una direzione rivolta all’adozione di politiche attive e alla responsabilizzazione del disoccupato.
- ha confermato il principio dell’assunzione diretta, con parallela comunicazione al Centro per l’impiego, entro ventiquattro ore dall’inizio della prestazione.
- con riguardo al collocamento privato, un’ulteriore riforma è stata apportata dal d.lgs. n. 276 del 2003 (ritoccata dal d.lgs. n. 251 del 2004), le cui linee di intervento sono state:
- l’ulteriore rivisitazione della disciplina relativa ai presupposti e alle condizioni di svolgimento dell’attività di collocamento da parte dei privati. Il sistema che ne è derivato rappresenta un ulteriore sviluppo dell’assetto delineato dal d.lgs. n. 469 del 1997: l’apertura ai privati, infatti, è stata portata avanti con più decisione, perseguendo un obiettivo di efficacia e di trasparenza (art. 3 co. 1).
- la razionalizzazione del sistema, tramite l’identificazione di un unico regime autorizzatorio per i soggetti svolgenti attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale. In particolare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato istituito un albo delle agenzie per il lavoro , ciascuna delle quali può decidere di svolgere tutta la gamma delle attività previste, o solamente una o alcune di esse (abolizione del vincolo di oggetto esclusivo). Per conseguire l’iscrizione all’albo, tuttavia, occorre soddisfare determinati requisiti, alcuni comuni a tutte le agenzie (es. disponibilità di uffici idonei), mentre altri variabili a seconda dell’ampiezza e della delicatezza del tipo di attività . Le agenzie private in possesso dei requisiti previsti debbono richiedere l’autorizzazione al Ministero del lavoro, il quale, a sua volta, la può concedere previo accertamento della sussistenza dei requisiti predetti.
Tale autorizzazione, comunque, può essere ottenuta anche da soggetti pubblici (es. Comuni, Camere di Commercio, scuole). Per quando riguarda i soggetti già abilitati a fare intermediazione (associazioni sindacali), infine, si ritiene che per poter esercitare l’intermediazione non sia necessaria una specifica autorizzazione, sebbene i requisiti legali debbano comunque essere rispettati.
L’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione è punito con una sanzione penale. Si hanno poi due ulteriori divieti:
- viene vietato alle agenzie per il lavoro di effettuare indagini discriminatorie a meno che non si tratti di caratteristiche che incidano sulla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
- viene vietato alle agenzie per il lavoro di percepire dai lavoratori compensi per l’attività svolta.
Il decreto n. 276 del 2003 ha inoltre tentato di sostituire al fallito e centralizzato sistema informativo lavoro (SIL) un nuovo sistema chiamato Borsa continua nazionale del lavoro , che dovrebbe consentire di mettere in rete tutte le informazioni relative alla domanda e all’offerta di lavoro in tutte le regioni italiane