Tali clausole si differenziano a seconda:
- dei soggetti sindacali (dai rinvii semplici, non accompagnati dall’indicazione dell’agente negoziale, ai rinvii di seconda generazione , che incorporano un criterio di selezione dell’agente).
- dei livelli di contrattazione ai quali i rinvii sono operati.
Occorre tuttavia soffermarsi sull’oggetto e sulla funzione di dette clausole, profilandosi al riguardo alcuni modelli principali:
- quello in cui la legge si limita a delineare un tratto della disciplina di un istituto, assegnando poi al contratto collettivo la funzione di specificare i trattamenti previsti dalla fonte legale (es. art. 2110 co. 2 che non determina il periodo di tempo per il quale il lavoratore è autorizzato a rimanere assente dal lavoro in quanto affetto da malattia, ma delega tale determinazione ai contratti collettivi).
- quello in cui il contratto collettivo svolge una funzione autorizzatoria .
Tale modello ha rappresentato a lungo il caposaldo italiano della flessibilità: la legge, allo scopo di attenuare la rigidità complessiva del sistema, ha reso più agevole l’accesso a tipologie contrattuali esistenti, condizionandone però la lecita utilizzazione, da parte del datore di lavoro, alla sussistenza di dati presupposti giustificativi, individuati dalla contrattazione collettiva. In queste ipotesi, la legge accetta una certa destrutturazione della compattezza del modello standard, ma subordina l’accesso alle tipologie contrattuali flessibili al contratto sindacale, realizzato tramite l’individuazione dei presupposti di accesso a tali tipologie.
Questo modello autorizzativo è servito a liberalizzare il mercato del lavoro, tuttavia, nella legislazione più recente, si è manifestata una tendenza a ridurre il potere normativo del sindacato con riguardo alle situazione descritte. Ciò è stato fatto mutando la tecnica di accesso ad un certo contratto flessibile, prevedendosi che, in mancanza di attuazione del rinvio da parte della contrattazione, possano supplire altre fonti, come un decreto ministeriale o la stessa contrattazione individuale.