L’art. 4 co. 1 (norma programmatica) sancisce il diritto al lavoro, stabilendo l’obbligo per lo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Il riconoscimento del diritto del lavoro chiude il cerchio aperto dalla Rivoluzione francese, la Rivoluzione dei diritti, che però non giunse a contemplare, fra di essi, il diritto al lavoro. Nel corso degli anni ’90, peraltro, l’art. 4 è stato invocato per sostenere la non conformità alla Costituzione di una normativa lavoristica troppo rigida e protettiva, idonea a tutelare i già occupati (insider), ma tale da scoraggiare o persino impedire l’accesso al mercato del lavoro di nuovi occupati (outsider). Nella garanzia dell’art. 4, tra l’altro, è implicita la libertà di scelta del lavoro, la quale può essere interpretata come una messa in discussione di quelle norme che frappongono barriere troppo rigide e <<corporative>> all’accesso a determinate professioni.
L’art. 4 co. 2, invece, sancisce il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale (es. lavoro dell’intellettuale) della società.