Articolo 35 co. 1.
L’art. 35 co. 1, laddove dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, riprende e riafferma i principi degli artt. 1 e 4. Dato che questa disposizione si riferisce alla <<tutela del lavoro>> e non alla <<tutela del (solo) lavoro subordinato>>, tale articolo è stato spesso invocato per giustificare un riequilibrio delle tutele a favore di alcune categorie di lavoratori non subordinati, che, in seguito al successo del diritto del lavoro, sono stati in parte esclusi dai privilegi introdotti dalla disciplina.
Al di là di tali prospettive, si presenta comunque all’interprete il dovere di verificare che la tutela del lavoro subordinato non si traduca in un’obliterazione delle istanze delle altre categorie di lavoratori.
Articolo 41.
Anche l’art. 41, che sancisce il principio della libertà dell’iniziativa economica, può essere annoverato fra le disposizioni sui principi fondamentali. Tale collocazione, tuttavia, è piuttosto controversa, in quanto il Costituente, avendo ricondotto l’articolo nella parte dedicata ai <<rapporti economici e sociali>>, sembra nutrire un’opinione negativa al riguardo. Deve comunque essere sottolineato che dal 1948 molte cose sono cambiate, a partire dall’entrata dell’Italia in un ordinamento, quello comunitario, dove il principio della libera concorrenza, viceversa, risulta essere dominante.
A prescindere da tale delicata questione, comunque, l’importanza dell’articolo 41 per il diritto del lavoro discende dal fatto nel rapporto tra il primo e il secondo comma di tale disposizione è visibile il delicato compromesso fra istanze economiche e sociali:
- co. 1: l’iniziativa economica privata è libera.
- co. 2: tale iniziativa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
È possibile affermare, quindi, che il diritto del lavoro, oltre e forse ancor più che dell’art. 3 co. 2, è attuativo dell’art. 41 co. 2. L’orientamento dell’ordinamento verso l’utilità sociale, in particolare, è considerato nelle leggi di impronta sociale, delle quali quelle a tutela del lavoro rappresentano una delle espressioni più importanti.
Oltre a prevedere i limiti appena esposti all’esercizio della libertà dell’iniziativa economica, la Carta aveva anche previsto, in positivo, che i lavoratori fossero chiamati a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende (art. 46). La matrice cattolica e socialmente pacificatrice di questa norma, tuttavia, si è dimostrata un ostacolo insuperabile, in un clima sindacale pervaso da spinte conflittuali o comunque dalla volontà sindacale di non compromettersi con la controparte sociale, per l’attuazione della medesima.