Rispetto a ciascun contratto collettivo, l’operazione preliminare da compiere è la delimitazione dell’astratto ambito di applicazione del medesimo, ossia l’individuazione dei destinatari del contratto. Tale operazione, nota come <<inquadramento collettivo>>, dipende a sua volta dall’ambito di riferimento che i sindacati firmatari si sono assegnati e dal modello organizzativo da essi prescelto (es. confederazione, sindacato di categoria, sindacato di mestiere). La scelta dell’ordinamento, quindi, è nettamente volontaristica e, di conseguenza, privatistica.
Occorre tuttavia operare delle distinzioni:
- accordo interconfederale: le confederazioni dei lavoratori firmatarie di un accordo di questo tipo coprono tutti i settori produttivi, per cui esso, tendenzialmente, si rivolge a tutti i lavoratori (es. vale per tutti i settori produttivi se viene stipulato con le confederazioni imprenditoriali, vale soltanto per l’industria se viene concluso con la sola Confindustria).
- contratto nazionale di categoria: ferma restando la classica enunciazione di <<categoria>> (es. contratto nazionale per l’industria metalmeccanica), non va dimenticato che l’ambito di riferimento di un contratto collettivo può essere rappresentato anche dalla cerchia dei lavoratori che svolgono un medesimo tipo di attività lavorativa.
Tale ambito, potendo entrare in contraddizione con quello categoriale, può determinare conflitti di <<competenza>> tra contratti collettivi attigui, problema questo risolvibile stabilendo, individualmente, a quale dei due contratti in concorrenza afferisce l’impresa x o il lavoratore y (<<inquadramento individuale>>).
- contratto aziendale: essendo stipulato tra sindacati dei lavoratori a livello locale e/o le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie costituite presso una singola impresa, e l’impresa stessa, tale contratto ha un campo di applicazione delimitato in partenza dall’impresa e, di conseguenza, dai lavoratori da essa dipendenti.