Si tratta di resi servizi portuali che sono resi alla nave in occasione del suo arrivo e della sua partenza dal porto e che sono volti ad assicurare che quest’ultima arrivi, si muova, manovri, ormeggi, sosti e riparta in condizioni e con modalità tali da non cagionare pericoli nei ristretti spazi portuali.
Le tipologie di attività portuali che la legge qualifica come “servizi tecnici-nautici” sono:
il pilotaggio: il servizio di pilotaggio è quell’attività tecnico-nautica consistente nel suggerire la rotta e assistere il comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per eseguirla.
Nei porti dove è riconosciuta l’esigenza di tale servizio, è istituita una corporazione di piloti, con un decreto del Presidente della Repubblica.
il rimorchio: è quell’attività nautica che consiste nella trazione da un luogo ad un altro di una nave, di un galleggiante o di un altro mobile nei porti e negli altri luoghi di approdo o transito delle navi addette alla navigazione marittima.
Dunque i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle Autorità portuali che lo richiedono per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto
l’ormeggio: è quell’attività tecnico nautica consistente
nell’attraccare la nave alla banchina o alle boe, nell’assicurare la nave all’ormeggio;
nell’assicurare la nave all’ormeggio;
nel vigilare la nave ormeggiata per tutta la durata della sosta in porto;
nel cooperare con l’equipaggio in fase di disormeggio della nave in partenza.
Gli ormeggiatori, che non possono pilotare le navi, devono prestare la propria opera, per le navi in arrivo, solo se la nave è stata condotta al punto di ormeggio; mentre per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.
il battellaggio: i barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell’ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti.
La disciplina del servizio di battellaggio prescrive modalità pressoché identiche a quelle dei barcaioli.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale non sono sottoposte alle regole della concorrenza al verificarsi di due condizioni.
che l’applicazione delle norme del Trattato istitutivo della CE costituisca ostacolo all’adempimento della specifica missione affidatale;
che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità Europea.
L’obbligatorietà dei servizi tecnico nautici
Le autorità marittime locali hanno il potere di imporre il ricorso alle prestazioni dei rimorchiatori, ormeggiatori e battellieri; il legislatore ha fissato i criteri in base ai quali esse dovranno decretare l’obbligatorietà di tali servizi:
- localizzazione del porto;
- qualità delle strutture impiegate.
I criteri di determinazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici
La riforma del 1994 demanda alla decretazione ministeriale (ancora non emanata) la definizione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici.