Le Conferences marittime e la Convenzione di Ginevra del 1974

Per lungo tempo il settore dei traffici marittimi ha rappresentato un esempio dell’evolversi del mercato ed ha segnato un momento di forte espansione, ma la crisi dei traffici della seconda metà del secolo scorso ha determinato una situazione di sfrenata concorrenza e il formarsi di quelle organizzazioni di tipo oligopolistico comunemente note come “Conferences marittime”.

Ma l’approccio antimonopolistico della tradizionale legislazione pone in evidenza i gravissimi limiti operativi.

Ma la situazione cambia con l’emergere sulla scena internazionale dei paesi in via di sviluppo. Questi, infatti, furono i maggiori promotori della Convenzione per un Codice di condotta delle Conferences marittime del 1974 con cui si è creata un’area di traffico sostanzialmente sottratta al libero mercato.

La Conference può essere definita quale organizzazione internazionale composta da due o più compagnie di navigazione marittima che, al fine di assicurare servizi internazionali di linea per il trasporto di merci, su una determinata linea ed entro limiti geografici precisi, giunge alla stipulazione di accordi con cui applicare condizioni di trasporti comuni (tariffe, orari e frequenze del servizio).

Possiamo aggiungere che sono ammesse e regolamentate alcune forme contrattuali controverse, in cui si esplica l’attività della Conference nei confronti degli utenti del trasporto, come gli accordi di fedeltà, finalizzati a rafforzare il vincolo che lega gli utenti ai servizi di trasporto offerti dalle imprese partecipanti ad un accordo di Conferenza.

Per eliminare o ridurre la concorrenza di imprese non facenti parte della Conference si potrebbe ricorrere alle cosiddette “fighitng ships” espressamente vietate dal Codice di Condotta consistente nell’immettere sul mercato navi esercenti servizi marittimi di linea con tariffe sotto costo.

Le Conferences possono essere:

  • Aperte: secondo cui tutti coloro che hanno i requisiti minimi di ammissione possono partecipare all’accordo di conferenza
  • Chiuse: mentre in questo case l’accesso di nuovi membri richiede il consenso unanime dei soggetti giĂ  partecipanti, con conseguente modificazione dell’atto costitutivo.

Dunque apparentemente le compagnie che non possono qualificarsi come nazionali di alcuno degli Stati serviti dalla Conference non sono titolari di un vero e proprio diritto a divenire membri di tale Conference; infatti una loro richiesta di ammissione deve essere sottoposta ai criteri ritenuti rilevanti dai componenti l’organi della Conference competente a pronunciarsi in merito alla domanda.

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