L’Aeroporto è “ogni località, sia terrestre che acquea, destinata, anche in via temporanea, alla partenza, all’approdo e allo stazionamento degli aeromobili”.

Possiamo distinguere tra due tipi di aeroporti:

1] la prima tipologia ricomprende gli aeroporti statali

2] la seconda gli aeroporti privati.

L’Affidamento in concessione degli aerodromi statali

L’affidamento in concessione di parti di suolo negli aerodromi statali alle società richiedenti viene effettuato con decreto dal ministro dei trasporti.

La concessione può durare massimo 20 anni, ma in seguito ad una deroga il limite si estende ad un periodo non superiore a 40 anni.

Le societĂ  che ottengono in concessione il suolo negli aerodromi devono pagare un canone e rispettare le esigenze del pubblico uso.

Tuttavia le concessioni possono essere sottoposte a revoca totale o parziale:

la revoca totale si verifica se ricorrono dei motivi inerenti al pubblico uso dell’aerodromo e non dà diritto ad alcun indennizzo;

la revoca parziale comporta una riduzione del canone, ma il concessionario può decidere di rinunciare alla concessione.

La Gestione degli Aeroporti

Gli aeroporti privati sono gestiti previo rilascio di apposita autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione; quelli statali rientrano tra i beni del demanio pubblico, dunque sono sottoposti alla disciplina prevista per quella tipologia di beni.

La gestione di un aeroporto pubblico può essere di 3 tipi:

  1. diretta: lo Stato gestisce direttamente l’aeroporto;
  2. totale: l’aeroporto viene gestito da una società cui spetta il compito di programmare, progettare e provvedere alla costruzione delle infrastrutture aeroportuali, salvo gli impianti di assistenza al volo che rimangono di competenza dell’E.N.A.V. (Ente nazionale Assistenza al Volo);
  3. parziale: la società di gestione dell’aeroporto provvede, nell’aerea del demanio aeronautico, all’aerostazione passeggeri, merci ed alle relative pertinenze, percependo i diritti aeroportuali relativi all’imbarco ed allo sbarco dei passeggeri e delle merci. Mentre la gestione delle infrastrutture di volo rimane di competenza statale.

La privatizzazione della gestione aeroportuale

Per provvedere al superamento degli assetti monopolistici tipici del settore del trasporto aereo si è proceduto alla riforma dell’assetto della gestione aeroportuale con una legge del 1993 con la quale il Legislatore auspicava che si pervenisse alla privatizzazione delle gestioni aeroportuali, attraverso un graduale disimpegno finanziario statale e dei soggetti pubblici.

Successivamente il D.L. 251/1995 e il C.D. 521/1997 hanno stabilito i criteri fondamentali per promuovere gli investimenti nel settore di riferimento.

Il D.M. 521/1997

Si propone di fissare, oltre alle modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, anche i criteri per l’affidamento delle concessione delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale stesse.

Con questo D.M. la forma di “gestione totale” degli aeroporti sostituisce tutte le altre.

Il Regolamento dispone che le societĂ  di gestione aeroportuali siano costituito esclusivamente sotto la forma di societĂ  di capitale.

La riforma prevede che per la scelta del socio privato di maggioranza della societĂ  di capitali, si ricorra alla procedura concorsuale pubblica.

La quota di capitale dei soci pubblici non può essere inferiore ad 1/5, per assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea.

L’affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale così costituite avviene su istanza delle società richiedenti, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 521/1997. In ogni modo tale affidamento viene fatto con provvedimento dell’ENAC.

Le gestioni non richieste con le modalitĂ  prescritte, quelle richieste e non affidate, ovvero, quello oggetto di revoca o decadenza, devono essere affidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione a societĂ  di capitale in possesso dei requisiti prescritti, attraverso un procedimento di affidamento concorrenziale di gare ad evidenza pubblica.

Il periodo di durata della concessione non potrĂ  superare i 40 anni.

L’oggetto della concessione include la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.

La società di gestione è tenuta a:

  • gestire l’aeroporto come complesso di beni, attivitĂ  e servizi organizzati destinati alle attivitĂ  aeronautiche civili;
  • organizzare e gestire l’impresa aeroportuale garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
  • erogare i servizi di competenza con continuitĂ  e regolaritĂ ;
  • adottare entro 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento la Carta dei servizi da sottoporre all’approvazione del Ministro dei Trasporti e della navigazione.

Se la società di gestione non ottempera i propri obblighi e doveri, il Ministro dei Trasporti può disporre la revoca della concessione.

Le società concessionarie delle gestioni totali aeroportuali sono tenute a corrispondere il canone annuo di concessione all’amministrazione concedente.

Infine alla società di gestione competono tutte le entrate dirette e indirette derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale.

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