Struttura interna del parametro e composizione mista normativa e fattuale
La struttura del parametro è costituita non solo da elementi di natura normativa ma anche fattuale [nel caso in cui si deve verificare la congruità della fonte (o norme) rispetto ad interessi o situazioni di fatto che ne giustificano la produzione.] che assumono talvolta addirittura carattere decisivo sul verdetto della corte, quindi possono condizionale la validità di una legge.
Es. la possibilità data alla corte di accertare le condizioni fattuali di necessità ed urgenza dei decreti legge; o ancora di accertare la componente fattuale degli interessi nazionali o regionali nella legislazione rispettivamente statale e regionale.
Norme parametro di controllo di costituzionalità della legge
Non sempre il parametro nei giudizi di costituzionalità è dato solo dalle norme costituzionali, a volte questo si allarga infatti alle norme interposte, altre volte si restringe ai soli principi fondamentali.
a) prescrizioni costituzionali e norme a queste assimilate
Sia per le leggi costituzionali che per quelle di revisione costituzionale, essendo loro unico limite quello del rispetto dei principi fondamentali, il parametro si riduce proprio ai principi suddetti.
Secondo la giurisprudenza anche altre fonti, non costituzionali per forma, hanno lo stesso trattamento ( che definiremo paracostituzionale) .
Stiamo parlando
1) delle norme concordatarie che danno esecuzione agli accordi con la chiesa, per la materia trattata
2) delle norme della comunità/unione europea, in forza della loro copertura costituzionale garantita dall’art della costituzione che da modo alle norme comunitarie di disporre anche in contrasto con norme costituzionali ( primato del diritto comunitario sul diritto interno ), fatti comunque salvi i principi fondamentali dell’ordinamento e i diritti inalienabili della persona umana. Nel caso in cui questi dovessero essere violati, non ci sarebbe un sindacato diretto sulla fonte comunitaria ma uno indiretto sulla legge che da esecuzione alla norma comunitaria stessa. Quindi l’unico effetto sarebbe quello di precluderne l’ingresso nel nostro ordinamento.
Se le norme comunitarie sono già immesse nel nostro ordinamento e vi sono atti interni con esse contrastanti , non sempre questi ultimi sarebbero soggetti a sindacato della corte sebbene costituiscano una violazione dell’art 11, ma potrebbero venire semplicemente annullati e non applicati. In entrambi i casi, il parametro cui la legislazione nazionale è tenuta a conformarsi è costituito dalle norme costituzionali e dalle norme di produzione europea.
b) Fonti interposte
Ogni volta che si riscontri un collegamento funzionale tra fonti costituzionalmente richiamate, lì si può fare applicazione della logica della fonte interposta che porta all’allungamento del parametro.
Abbiamo visto che tra le fonti interposte, alcune ( norme concordatarie e comunitarie ) non si pongono tra grado costituzionale e ordinario ma solo sul primo grazie alla copertura loro assicurata dai principi fondamentali.
Altre occupano sì una posizione intermedia tra i 2 piani, ma non in assoluto, solo relativamente ai rapporti con alcune leggi, con alcune fonti:
1) leggi di delega, le quali devono necessariamente contenere, secondo quanto disposto dall’art. 76 Cost., tutta una serie di limiti cui il Governo deve attenersi nell’adottare i conseguenti decreti delegati: ove quest’ultimi non rispettino le indicazioni contenute nella legge di delegazione, possono essere impugnati davanti alla Corte e dichiarati incostituzionali per violazione della norma interposta, in quanto violazione indiretta dei limiti alla delegazione legislativa; a loro volta, le leggi di delega possono essere sottoposte a sindacato della corte nel caso in cui non rispettino le indicazioni sui contenuti necessari ( indicati dall’art76)
I regolamenti parlamentari, sebbene possano astrattamente porsi quali fonti interposte, non costituiscono parametro ma possono rilevare nei giudizi di costituzionalità se concorrano alla sua individuazione
2)“legge cornice”, quelle destinate, secondo l’art. 117 Cost. a dettare i principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza legislativa delle Regioni e nel rispetto dei quali tale competenza deve essere esercitata: anche in questa ipotesi, dunque, l’eventuale violazione da parte della legge regionale dei principi fondamentali contenuti nella legge cornice è soggetta al sindacato della Corte, in quanto violazione indiretta dell’art. 117 Cost.
3) Trattati internazionali che tuttavia non hanno lo stesso trattamento delle norme comunitarie ( nel senso che non c’è immediata disapplicazione della legge interna contrastante accompagnata dall’applicazione dei trattati al posto delle leggi nazionali, non possono derogare a norme costituzionali… etc ) e sono rilevanti nel nostro ordinamento solo in seguito ad una legge di ratifica del trattato stesso.