I sistemi elettorali, che individuano i metodi ed i criteri per trasformare i voti espressi dal corpo elettorale nell’attribuzione di seggi e di collegi elettivi, sono molto numerosi e i loro caratteri possono variare in modo rilevante in base alla disciplina di contorno .
Come detto la Costituzione non impartisce disposizioni relative alle formule elettorali, ma si pronuncia relativamente a due elementi centrali:
- il numero dei rappresentanti (legge cost. n. 2 del 1963), che sono 630 deputati, per la votazione ripartiti proporzionalmente fra le circoscrizioni in base al numero della popolazione, 315 senatori, eletti su base regionale.
- i collegi elettorali, che possono consistere in un collegio unico nazionale o in tanti collegi territoriali, in cui gli elettori sono chiamati a eleggere un solo rappresentante (uninominali) o tanti rappresentanti (plurinominali).
Le riforme dei sistemi elettorali
In Italia i sistemi utilizzati per l’elezione della Camera e del Senato erano ispirati al modello proporzionale, secondo la logica seguita dall’Assemblea costituente che voleva garantire la massima rappresentatività del Parlamento rispetto ad un sistema politico-partico molto variegato:
- la Camerasi costituiva secondo il criterio proporzionale.
- il Senato si costituiva secondo il criterio maggioritario solo se un candidato (o una lista) otteneva il 60% dei voti, mentre, in caso contrario, secondo il criterio proporzionale.
A partire dagli anni ottanta, tuttavia, la presenza di un multipartitismo esasperato , che causava una conflittualità interna alle stesse forze politiche, ha consolidato la consapevolezza delle difficoltà di tale sistema proporzionale, in termini di stabilità, efficienza e responsabilità politica. Con la crisi di Tangentopoli (1992) il processo di cambiamento è stato accelerato e l’esito positivo dei due referendum abrogativi del 1991 e del1993 ha portato rapidamente il Parlamento all’approvazione delle nuove norme per l’elezione della Camera e del Senato, nelle quali sono stati introdotti sistemi elettorali maggioritari con correttivi in senso proporzionale:
- la Camera si costituiva secondo un criterio per ¾ maggioritario e per ¼ proporzionale.
- il Senato, in seguito all’eliminazione della clausola del 60%, si costituiva secondo un criterio esclusivamente maggioritario.
Anche questo sistema maggioritario, tuttavia, non è stato capace di diminuire la frammentazione partitica che, in molti casi, ha dato vita a maggioranze parlamentari di coalizione che si sono sciolti nel corso della legislatura. Dunque, con la legge n. 270 del 2005, è stato introdotto un sistema proporzionale, intergrato da clausole di sbarramento e da premi di maggioranza, che ha comunque conservato la logica maggioritaria visto l’obbligo per i partiti politici di depositare, assieme al contrassegno, il proprio programma elettorale e di indicare il capo della forza politica (o della coalizione).