Una sottospecie molto particolare di relazione illustrativa è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 7 della legge del 23 agosto 1988 n.362, in attuazione dell’articolo 81 della costituzione, secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
L’ articolo suddetto stabilisce, al comma 2, che i disegni di legge, gli schemi dei decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa, che comportino conseguenze finanziarie, devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal ministero del Tesoro e del bilancio della programmazione economica, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recanti da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
Il regolamento del Senato stabilisce che non possono essere assegnate alle competenti commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL che comportino nuovi e maggiori spese oppure una diminuzione delle entrate e non siano corredati della relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
La commissione permanente di bilancio e programmazione economica, può inoltre richiedere al governo la relazione tecnica per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare. La relazione deve essere trasmessa dal governo nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
Al Senato la relazione tecnica costituisce una condizione di procedibilità dei progetti di legge per i quali è prevista, e vieta agli atti di iniziativa che ne sono privi, l’assegnazione alle commissioni permanenti da parte dello stesso presidente.
Alla Camera non vi è alcuna disposizione analoga ma è da ritenere che il controllo sulla sussistenza della relazione tecnica, rientri nel potere di controllo del presidente della Camera, sull’ammissibilità e sulla procedibilità dei documenti a lui presentati.
Le norme che impongono l’obbligo della relazione tecnica per i soli progetti di legge del governo, dei consigli regionali e del CNEL, non contrastano con il principio del pari valore dei diversi atti di iniziativa legislativa. Infatti dai lavori parlamentari dell’articolo 11, oltre che della sua formazione letterale, si evince piuttosto chiaramente che spetta in prima persona al governo, al regioni ed alle CNEL di predisporre la relazione tecnica.
Infatti si può dire che le disparità di trattamento si verificherebbe al contrario qualora l’obbligo della predisposizione della relazione tecnica, fosse previsto indistintamente per tutti i soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa, dal momento che ben diverse sono le risorse tecnico-amministrative di soggetti burocraticamente strutturati, quali il governo, le regioni ed il CNEL rispetto a quelle di soggetti che tale struttura non hanno, quali i singoli parlamentari ed il popolo.
- L’iniziativa legislativa governativa, pur se giuridicamente di pari valore rispetto all’iniziativa di altri soggetti, ha in teoria una valenza ben maggiore, sul piano politico poiché il governo, in quanto organo che ha come finalità istituzionali quella di realizzare il programma illustrato al momento la sua presentazione alle camere dispone in Parlamento di una maggioranza precostituita, che dovrebbe pertanto assicurare ai disegni di legge governativi notevoli probabilità di approvazione.
Tuttavia nella pratica l’esistenza di governi politicamente non omogenei di pari valore tende a favorire le divisioni all’interno della maggioranza parlamentare e quindi a ridurre la sua capacità di deliberativa. Ne deriva una sempre maggiore difficoltà che ha contribuito al ricorso di strumenti e meccanismi alternativi, quali l’uso spropositato del decreto-legge o la prassi di leggi omnibus.
Questi atti di iniziativa del governo sono il frutto di uno specifico procedimento di formazione: proposte in consiglio dei ministri di un testo redatto in articoli da parte di uno più ministri, deliberazione del consiglio, decreto del presidente della Repubblica di autorizzazione alla presentazione del disegno di legge alle camere