In generale però l’attività normativa del Governo, come detto, è un’attività normativa di tipo secondario, che si concreta nella produzione di regolamenti governativi, che non possono né abrogare, né modificare alcuna legge. La nostra Costituzione, pur essendo molto dettagliata nella disciplina di approvazione della legge, tace quasi completamente per quanto riguardano i regolamenti, facendovi un unico riferimento nell’art. 87. È stata dunque la legge ad occuparsi della procedura di formazione dei regolamenti, ma tuttavia l’accavallarsi delle leggi nel corso degli anni ha reso impossibile l’identificazione del regolamento da un punto di vista formale.
L’attività regolamentare del Governo è stata riorganizzata per intero solo con la legge n. 400 del 1988, che ha stabilito come ogni regolamento dovesse avere dei precisi requisiti nella:
- forma, dato che ogni regolamento deve auto qualificarsi con una propria denominazione.
- procedura, dato che ogni regolamento deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed al controllo della Corte dei Conti.
Oltre a questo, la legge n. 400 del1988 haanche stabilito le varie tipologie di regolamenti (art. 17):
- i regolamenti esecutivi, ovvero quelli che si occupano dell’esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari. Da questo elenco mancano chiaramente i decreti legge, in quanto questi, essendo auto applicativi, entrano in vigore immediatamente senza bisogno che un regolamento ne disciplini l’utilizzo.
I regolamenti esecutivi presentano due sottospecie di regolamenti:
- i regolamenti di esecuzione di leggi in materia di organizzazione della p.a., ovvero quelli che disciplinano l’organizzazione o il funzionamento degli uffici pubblici.
- i regolamenti ministeriali o interministeriali, ovvero quelli che disciplinano le materie di competenza del Presidente del Consiglio o di altri ministri che li approvano.
- i regolamenti di attuazione e di integrazione, ovvero quelli che, occupandosi dell’attuazione e dell’integrazione delle leggi, hanno una capacità di penetrazione più ampia di quella che dei regolamenti esecutivi, capaci solta\nto di stabilire i principi generali.
- i regolamenti autonomi o indipendenti, ovvero quelli che si occupano della disciplina di materie non regolate da leggi e che creano dunque del diritto oggettivo nuovo. Consistono, in sintesi, in norme secondarie che disciplinano una materia in via primaria, cosa che potrebbe sembrare in contraddizione con il principio di legalità, ma che non lo è in quanto la stessa legge n. 400, che legittima tali regolamenti, è essa stessa un regolamento autonomo.
- i regolamenti delegati o autorizzati, ovvero quelli che si occupano della disciplina di una materia che fino ad allora era stata regolata da un’altra legge. Tali regolamenti potrebbero apparire in contrasto con il principio di gerarchia, ma non lo sono in quanto vengono autorizzati da una legge a disciplinare una materia a loro estranea (delegificazione).
Una sottospecie di tali regolamenti è costituita da:
- i regolamenti delegati o autorizzati per la riorganizzazione ministeriale, ovvero quei regolamenti delegati tesi esclusivamente alla riorganizzazione ministeriale.