I regolamenti della presidenza della Repubblica.
L’autonomia regolamentare del presidente della repubblica, trova il suo formale fondamento nella legge ordinaria n.1077 del 1948 istitutiva del segretariato Generale della presidenza della Repubblica. L’articolo 3, di tale legge, attribuisce al capo dello Stato una potestà regolamentare di carattere organizzatorio, riguardante la disciplina dei servizi e degli uffici della presidenza, insieme formanti il segretariato generale, nonché delle funzioni del loro organo di vertice, il segretariato generale; inoltre prevede un’ulteriore potestà regolamentare concernente la disciplina dello stato giuridico ed economico e gli organici del personale della presidenza.
Non trovandosi in costituzione o in un’altra disposizione di rango costituzionale alcuna previsione relativa ai regolamenti di organizzazione della presidenza della Repubblica, occorre di conseguenza considerare tali atti come fonti di rango secondario.
Il regolamento interno del consiglio dei ministri previsto dall’articolo 4 della legge n.400 del 1988, emanato con decreto del presidenza del consiglio dei ministri legge novembre del 1993.
Tale regolamento è definito interno dalla legge 400 ma soggetto a pubblicazione in gazzetta ufficiale.
La dottrina, è incerta nel considerare tale regolamento come una vera e propria fonte normativa, considerato il limitato oggetto della sua disciplina che difficilmente potrebbe trovare applicazione all’esterno dell’organo governativo.
Le norme di tale regolamento devono considerarsi operanti quasi esclusivamente sul piano dell’indirizzo politico del governo, restando prevalentemente esclusa la possibilità che se ne possa chiedere il mancato rispetto sul piano giuridico.
Analogo discorso vale per l’autonomia regolamentare della presidenza del consiglio, prevista dal decreto legislativo n.303 del 1999, recante il nuovo ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri. E’ esercitata con D.P.C.M. del 2000, che disciplina gli uffici di diretta collaborazione e le strutture di livello dirigenziale generale.
Regolamento Parlamento in seduta comune
Il regolamento della Camera è applicabile normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Tuttavia un articolo del regolamento del Senato precisa che vi è la facoltà per le camere riunite di stabilire norme diverse, presupponendo dunque la possibilità che il Parlamento in seduta comune possa darsi un proprio regolamento autonomo. Tale regolamento quindi andrebbe parificato ai regolamenti di Camera e Senato