Prima dell’annuncio in assemblea dell’avvenuta presentazione di un progetto di legge conseguentemente alla sua stampa, distribuzione e assegnazione alla commissione competente, il presidente dell’assemblea deve preliminarmente compiere alcuni controlli sull’atto di iniziativa, l’esito positivo dei quali rappresenta una condizione indispensabile per poter procedere alla serie di operazioni di cui sopra.
Il regolamento del Senato afferma che spetta al presidente il potere di giudicare sulla ricevibilità dei testi.
Nel regolamento della Camera manca una disposizione di questo tipo, ma si può ricavare un principio analogo sulla base di una interpretazione analoga dell’articolo 89 della Camera.
L’esito del controllo presidenziale sull’eventuale carattere sconveniente dei testi nei quali si concretizza l’atto di iniziativa legislativa in senso stretto, (l’articolato), in senso lato (articolato e la relazione illustrativa dello stesso), incide certamente sulla ricevibilità dell’atto: ciò significa che il presidente a suo insindacabile giudizio, non deve accettare ma restituire ai proponenti progetti di legge, che tanto nel testo dell’articolato, quanto in quello della redazione, presenti i caratteri negativi di cui sopra.
Ciò fa intendere che i progetti di legge devono rispettare dei requisiti formali.
Il problema è se questi requisiti formali devono essere considerati come condizioni di ricevibilità o improcedibilità della progetto di legge, ma in questo caso la situazione tende a divenire confusa. La confusione vi è sia in ordine alla distinzione tra illegittimità formale e in esistenza dell’atto; dai quali derivano improcedibilità e la irricevibilità; sia in che cosa consiste l’improcedibilità.
Quest’ultimo può consistere nel divieto per il presidente di assegnare il progetto di legge alla competente commissione, o come divieto per la commissione alla quale il progetto è stato assegnato di concludere l’esame, o di approvare lo stesso in caso di assegnazione in sede legislativa, fin tanto che la situazione di procedibilità non sia stata risolta.
Date le notevoli difficoltà e allo stato sulla base della prassi vigente, sono ritenuti irricevibili gli atti: per mancanza di requisiti formali oggettivi, i progetti di legge orali, quelli scritti ma il cui testo non sia redatto in articoli, privi della relazione illustrativa.
Lo stesso si può dire per la mancanza di requisiti formali soggettivi per i progetti di legge presentati da un soggetto non ricompreso da quelli previsti dalla costituzione; un soggetto titolare che non sia competente a proporre quel particolare atto di iniziativa, in quanto riservato con altro soggetto specifico, (iniziativa riservata); un parlamentare la cui identità personale non sia stata verificata con sicurezza; un numero di cittadini inferiore a 50.000.
Anche progetti di legge delle regioni che non risultino approvati dai rispettivi consigli regionali e dei disegni di legge del governo, non approvati dal consiglio dei ministri o privi del decreto del presidente della Repubblica di autorizzazione alla presentazione.
È invece dubbio se debbano considerarsi come casi di irricevibilità oppure di improcedibilità tutte con le fattispecie nelle quali un progetto di legge deve essere accompagnato da pareri, richieste o proposte di soggetti diversi dal proponente. Anche per i casi nei quali un progetto di legge deve contenere in allegato un testo al quale fa riferimento l’articolato del progetto stesso: come il testo del decreto-legge allegato al disegno di legge di conversione ecc… Ma qualsiasi fosse la scelta tra irricevibilità o improcedibilità questo non comporterebbe delle conseguenze rilevanti.
Il presidente dell’assemblea deve esercitare i propri poteri di controllo fin qui illustrati, con la massima prudenza ed imparzialità, sottoponendo senza esitazioni al voto dell’assemblea tutti i casi per i quali egli nutra dubbi sulla soluzione da adottare.
È da escludere invece qualsiasi tipo di sindacato da parte del presidente dell’assemblea sulla legittimità sostanziale delle disposizioni, contenute negli atti di iniziativa legislativa.
In primo luogo perché esistono organi interni delle due camere specificatamente competenti a valutare la legittimità dei progetti di legge: le commissioni.
In secondo luogo perché ciascun parlamentare può proporre nei confronti di un progetto di legge la questione pregiudiziale di costituzionalità, e qualora venga approvato dall’assemblea, fa sì che il progetti di legge non venga più discusso. Perché le camere sono un’assemblea di natura squisitamente politica e la loro capacità decisionale non può essere esclusa o anche soltanto limitata da precedenti decisioni di propri organi, come presidenti.
Nel punto di improcedibilità temporanea.
Nel regolamento del Senato e della Camera sono contenute delle disposizioni per le quali non possono essere assegnate alle commissioni, progetti di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. La ragione di tale norma risiede nell’opportunità di evitare che le camere discutano continuamente un argomento già deciso in senso negativo, se non dopo un lasso di tempo tale da far presumere almeno la possibilità teorica, di un mutamento della volontà politica delle camere al riguardo. La suddetta causa di improcedibilità non opera nei confronti di tutti progetti di legge: sono esclusi:
- i disegni di legge e di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria.
- I disegni di legge di conversione dei decreti legge che riproducono il contenuto di precedenti progetti di legge respinti dalle camere.
I progetti di legge che intendono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti,anche qualora si tratti di una sanatoria per così dire integrale ed a prescindere dalla causa della decadenza del decreto-legge