Le norme costituzionali sull’amministrazione si possono dividere in cinque categorie:
- quelle che fissano i principi della pubblica amministrazione:
- art. 97: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge (principio di legalità) in modo che siano assicurati il buon funzionamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Il principio di imparzialità, corollario del principio di uguaglianza, può realizzarsi soltanto quando il fine pubblico può essere soddisfatto in più modi, col sacrificio di uno o di un altro interesse dei soggetti privati. Il principio di buon andamento invece si basa su norme non giuridiche che tutti devono osservare per disporre ordinatamente della propria condotta, riconducibili ai principi generali dell’azione amministrativa:
- economicità, ovvero l’ottenimento dei risultati e il perseguimento degli scopo pubblici con l’uso accorto delle risorse disponibili.
- efficacia, ovvero l’effettivo raggiungimento dello scopo.
- efficienza, ovvero il migliore impiego dei mezzi e delle risorse per il raggiungimento dello scopo.
- art. 98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e, nel caso siano membri del Parlamento, possono conseguire promozioni solo per anzianità. La legge può stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio, i funzionari ed agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Tale articolo presuppone il principio di distinzione e di indipendenza degli apparati burocratici, tenuti a gestire i poteri amministrativi, rispetto agli organi politici, a cui è affidata la definizione degli obblighi e degli indirizzi.
- quelle che definiscono il principio di responsabilità e democraticità dell’organizzazione burocratica (artt. 28 – 52 – 54).
- quelle che indicano in modo esplicito gli obbiettivi che gli apparati amministrativi debbono seguire (artt. 9 – 32 – 33 – 38 – 41 – 43 – 47).
- quelle che consentono l’immediata applicabilità nel nostro ordinamento delle norme comunitarie e degli atti amministrativi comunitari (artt. 11 – 117)
- quelle che definiscono i principi del decentramento e delle autonomie locali nell’organizzazione amministrativa:
- art. 5:la Repubblicariconosce e promuove le autonomie locali, attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
In questo contesto si inserisce il principio di sussidarietà, facente parte del Trattato CE, che può costituire il criterio di organizzazione tra i vari livelli di governo anche nel nostro ordinamento oltre che in quello internazionale.
- art. 114 e seguenti.
Corollari dei due principi citati all’art. 97, ovvero quello di imparzialità e quello di buon funzionamento, sono anche altre regole esplicitate nella legge n. 241 del 1990:
- tipicità degli atti amministrativi, ovvero l’attribuzione agli atti amministrativi di determinate forme, tali da rispondere ad esigenze di certezza nell’individuazione degli elementi e degli effetti dell’atto.
- pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, in modo da garantire la loro tempestiva conoscenza per tutti i cittadini.
- regola del contraddittorio, che impone agli organi amministrativi di sentire gli interessati e i controinteressati, tenendo conto delle loro osservazioni nell’emanazione degli atti.
- regola dell’obbligo di motivazione.
Il buon andamento è l’imparzialità si legano così all’affermazione di principi di flessibilità, efficienza e economicità nell’organizzazione delle funzioni che vengono assegnate secondo i seguenti criteri:
- completezza, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, ovvero l’attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi per il perseguimento degli interessi pubblici.
- omogeneità ed adeguatezza del livello di governo e della relativa organizzazione amministrativa, ovvero l’attribuzione delle competenze in funzione della migliore soddisfazione degli interessi pubblici da perseguire.
- differenziazione dell’allocazione delle funzioni, attribuendole in considerazione delle diverse caratteristiche dei vari enti locali.
- copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative.