I negozi di diritto pubblico possono essere distinti tramite una classificazione oggettiva ed una soggettiva:

  • secondo la classificazione oggettiva i meri atti (manifestazioni di giudizio, di desiderio e di conoscenza) si distinguono dai negozi giuridici. All’interno dei negozi giuridici di diritto pubblico troviamo, allo stesso modo che nel diritto privato, i contratti di diritto pubblico, ovvero quei contratti che hanno almeno una parte rappresentata da un ente pubblico, la cui volontĂ  negoziale è diretta immediatamente al raggiungimento di un fine di interesse pubblico.

Da qui scaturiscono due caratteristiche fondamentali per questi negozi, in quanto da un lato il raggiungimento di scopi pubblici conferisce all’ente dei poteri di supremazia, mentre dall’altro i motivi che hanno mosso l’ente a concludere il negozio acquistano grande importanza.

Gli enti pubblici comunque possono essere parte in tre tipi di contratto:

  • un ente pubblico può concludere un contratto di compravendita o di locazione con un cittadino privato. In questo caso il rapporto è regolato dalle norme sul contratto in materia di diritto privato, dunque all’ente pubblico non viene attribuito alcun tipo di supremazia. Non si tratta dunque di un contratto di diritto pubblico.
  • un ente pubblico può concludere con un privato un contratto al fine di raggiungere immediatamente un interesse pubblico (es. la concessione ad una impresa privata di un servizio pubblico). In questi casi le parti non sono in condizione di paritĂ , in quanto l’ente pubblico gode di particolari privilegi. Dunque si parla ragionevolmente di contratto di diritto pubblico.
  • un ente pubblico può concludere contratti con un altro ente pubblico. In questo caso viene ripristinata la paritĂ  delle parti, ma si discute sulla possibilitĂ  di definirlo contratto, dato che sembra venir meno il carattere patrimoniale, carattere costitutivo del concetto di contratto.

In generale i negozi di diritto pubblico possono essere distinti in due grandi categorie:

  • negozi che aumentano le facoltĂ  dei privati, trai quali individuiamo:
    • le autorizzazioni, con cuila P.A.rimuove un ostacolo per l’esercizio di una attivitĂ .
    • le concessioni, con cuila P.A.attribuisce al privato un particolare diritto.
    • le ammissioni, con cuila P.A.ammette determinati soggetti al godimento di alcuni diritti o di alcuni servizi.
    • le sovvenzioni, con cuila P.A.attribuisce dei contributi in denaro a privati che esercitano una attivitĂ  di interesse pubblico.
    • le dispense, con cuila P.A.esonera il privato dall’adempimento di obblighi disposti in via generale.
    • le nomine, con cuila P.A.chiama i privati a ricoprire determinate cariche o ad assolvere a funzioni pubbliche.
  • negozi che limitano le facoltĂ  dei privati, trai quali troviamo gli ordini, gli atti di espropriazione e gli atti punitivi.
  • secondo la classificazione soggettiva, che fa riferimento ai soggetti che emanano gli atti, si distinguono:
    • atti semplici, emanati da un solo organo.
    • atti collegiali, emanati da organi collegiali.
    • atti reiterati/continui (es. modifica della Costituzione).
    • atti collettivi, emanati da diversi soggetti.
    • atti composti, risultanti dall’accordo di volontĂ  di piĂą organi portatori di diversi interessi.
  • atti complessi, risultanti dalla produzione di soggetti i cui interessi sono omogenei.

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