Significativa appare anche un’altra modifica apportata dalla legge costituzionale 2 del 2001 atutti gli statuti speciali, in virtĂą della quale, le regioni e le province autonome possono disciplinare, in armonia con la costituzione i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, forma di governo il sistema elettorale regionale con proprie leggi, adottate secondo peculiare procedimento.

 Per adottare le leggi statutarie necessaria è in anzitutto una delibera a maggioranza assoluta del consiglio regionale. Su tale delibera il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. La delibera è sottoposta al referendum, se entro 3 mesi dalla pubblicazione della stessa, lo richiedono 1/50 degli elettori e 1/5 dei componenti il consiglio regionale.

 La legge è promulgata e pubblicata se nel termine di 3 mesi non viene presentata richiesta di referendum, o, se ove presentata, è approvata dalla maggioranza dei voti validi

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