La potestà legislativa può essere di tre tipi: 

  • La potestà esclusiva è attribuita alle sole regioni ad autonomia speciale, in forza di previsioni contenute nei singoli statuti, dando così concretezza alla previsione costituzionale, che vuole le regioni a statuto speciale dotate di forme e condizioni particolari di autonomia. L’esclusività consiste nel fatto che le materie tassativamente elencate negli statuti speciali sono sottratti alla disciplina legislativa dello Stato, ed affidate per intero alla legislazione regionale. Naturalmente è necessario che le regioni esercitino tale facoltà, rimanendo in caso contrario, le materie interamente disciplinate dalla legislazione statale, la quale dovrà ritenersi applicabile tutte le volte che la legge regionale nel      frattempo adottata, venga meno per abrogazione o per dichiarazione di      incostituzionalità. 
  • La potestà ripartita o concorrente appartiene a tutte le regioni ad autonomia ordinaria e in forza di specifiche disposizioni contenute nei singoli statuti speciali, a quelle ad autonomia speciale. Allo stato è riservato il compito di dettare principi fondamentali, per ciascuna delle materie numerate dall’articolo 117 e dagli statuti speciali, attraverso specifiche leggi, le cosiddette leggi-cornice, ed alle regioni è riservato il compito di adottare leggi che rechino la concreta disciplina      della materia, differenziata ovviamente per ciascuna regione, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore nazionale. Tale potestà viene definita come concorrente dalla regione concorrono alla disciplina della medesima materia.
  • La potestà integrativa-facoltativa, concessa alle regioni a statuto ordinario, è disciplinata dall’ultimo comma dell’articolo 117, secondo il quale le leggi della Repubblica possono rimandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione, si tratta di una potestà che può essere attivata soltanto da una decisione dello Stato, (da cui la definizione di potestà facoltativa), al fine di consentire a singole regioni la possibilità di attuare con propri leggi, (da cui la definizione di potestà integrativa), e nel proprio territorio una determinata legge statale.

 I limiti della potestà legislativa territoriale

L’individuazione dei limiti può essere sia di carattere generale, sia in riferimento ai singoli tipi di potestà designate dal costituente, dalla dottrina e della giurisprudenza costituzionale.

 Un limite è il cosiddetto limite territoriale per cui la regione può approvare leggi che si riferiscono e producano effetti soltanto all’interno del suo territorio, non potendo porsi in contrasto con l’interesse nazionale o in quello di altre regioni, né poteva intervenire nell’ambito della disciplina della materia penale, dei rapporti privatistici  e dell’ordinamento giurisdizionale.

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