L’articolo 86 dispone che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato, ma, in particolare, nel caso in cui si tratti di impedimenti permanenti, di morte o di dimissioni, il Presidente della Camera indice la elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Tale norma propone una soluzione pienamente equilibrata a livello costituzionale, in quanto in ogni caso in cui il Presidente della Repubblica sia impedito intervengono sia il Presidente del Senato sia quello della Camera, con funzioni ben distinte:
- il Presidente del Senato sostituisce temporaneamente il Presidente della Repubblica, esercitando solo i poteri di ordinaria amministrazione, ma disponendo di tutte le guarentigie che spettano al Presidente della Repubblica.
- il Presidente della Camera indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.
Sorge tuttavia un problema nel momento in cui ci si chiede chi sia competente a giudicare dell’esistenza e dell’eventuale permanenza dell’impedimento, posto che il primo ad esserne legittimato sia lo stesso Presidente. Le tesi sono numerose e, sebbene l’ipotesi più verosimile indichi come organo competente il Parlamento, tale lacuna costituzionale è difficilmente colmabile.