Le regioni possono altresì contrarre impegni sul piano internazionale, nelle materie di propria competenza, concludendo accordi e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, ma solo nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 La Leggen.131 del 2003 haprecisato che attraverso le intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei quali devono essere previamente comunicate al ministero degli affari esteri e alla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento, le regioni non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, nĂ© possono assumere impegni dei quali derivino gli ed oneri finanziari dello Stato che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo 114.

 L’articolo 6, della medesima legge, prevede un controllo statale particolarmente rigoroso con riferimento gli accordi con stati delle regioni, specificando che deve trattarsi di accordi esecutivi o applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e degli indirizzi di politica estera italiana, ove si tratti di materie che rientra nella potestĂ  concorrenti, dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato.

 Il ruolo delle regioni nella formazione e nell’attuazione degli atti comunitari.

Per quanto riguarda gli atti normativi comunitari, l’articolo 117 comma 5 prevede che le regioni possono partecipare nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla loro formazione.

Le leggi n131 del 2003 e 11 del 2005 hanno incrementato il ruolo propulsivo e collaborativo delle autonomie regionali alla formazione di atti comunitari, prevedendo forme di partecipazione indiretta e diretta. Le regioni provvedono altresì sempre nelle materie di loro competenza all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, che disciplina le modalitĂ  di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Le province e le regioni autonome sono autorizzate a dare attuazione alle direttive comunitarie tramite una legge comunitaria regionale.

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