L’amministrazione, ovvero l’attività di cura e gestione in concreto di determinati interessi, viene identificata come amministrazione pubblica quando si considerino gli enti e gli organi titolari di poteri pubblici, che creano apparati indispensabili per curare gli interessi della collettività.
Il nostro sistema amministrativo ha subito un’ampia riforma negli anni 90, tendente a dare concreta attuazione ai principi costituzionali in materia, in particolare all’articolo 5, mediante l’affidamento alle autonomie locali della maggior parte delle funzioni amministrative. Con la riforma del Titolo V della Costituzione non solo è stato attuato questo articolo 5, ma sono anche stati sviluppati quei principi, come quello di sussidiarietà, capaci di dare attuazione sia agli obbiettivi della nostra Costituzione sia a quelli dell’ordinamento comunitario. La legge n. 15 del 2005, ridefinendo i principi generali dell’attività amministrativa, precisa infatti che tale attività deve perseguire i fini pubblici anche mediante il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.
È quasi impossibile ricostruire un concetto unitario di pubblica amministrazione, ma è comunque possibile constatare alcuni elementi chiave:
- sul piano soggettivo il settore pubblico con compiti amministrativi è costituito:
- da apparati serventi degli organi politici.
- da apparati che hanno caratteristiche di accessorietà e strumentalità rispetto alle altre organizzazioni pubbliche (es. agenzie).
- da apparati che si pongono in posizione di indipendenza e neutralità nello svolgimento dei pubblici poteri.
- sul piano oggettivo l’attività amministrativa si risolve:
- in compiti di conservazione e di regolazione.
- in compiti di benessere.
- in compiti strumentali e ausiliari.