La riforma costituzionale è stata introdotta dalla legge cost. del 2001 n. 3 cui si deve la completa ristrutturazione della potestà legislativa delle regioni ad autonomia ordinaria.
Più rilevante modifica consiste nell’inversione dei criteri con i quali si distinguono gli ambiti della potestà legislativa dello Stato e delle regioni. Mentre secondo la precedente previsione dell’articolo 117 alle regioni spettava una potestà legislativa circoscritta ad un numero tassativamente elencato di materie e lo Stato possedeva una potestà residuale generale, ora il criterio è del tutto rovesciato e l’elencazione di un numero tassativo di materie concerne invece, l’individuazione degli ambiti di potestà legislativa riservate allo Stato. Alle regioni spetta potestà legislativa in riferimento ad ogni materie non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il quadro generale della riforma costituzionale può riassumersi così:
a) la potestà legislativa statale, definita esclusiva, si esercita su un numero tassativo, ma molto ampio di materie.
b) a loro volta le regioni esercitano una potestà concorrente in un numero tassativo di materie nel rispetto dei principi fissati da leggi cornice statali;
c) alle regioni spetta in via esclusiva una generale potestà legislativa su tutte le materie che non siano riservate lo Stato o alla potestà concorrente delle regioni;
d) scompare la potestà integrativa-facoltativa prevista dall’ultimo comma del precedente articolo 117, che può dirsi in qualche modo rimpiazzata dalla potestà regolamentare affidata alle regioni.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono adottati secondo un procedimento particolare sulla base di un’intesa con lo Stato e la regione interessata.