Per forma di Governo comunitaria si intende l’aspetto dell’ordinamento relativo alla composizione e alle funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti dagli stati membri, nonché ai loro reciproci rapporti. Gli organi principali sono i seguenti:

  • il consiglio europeo, creato nel 1974 ed entrato a far parte della struttura organizzativa comunitaria nel1987 aseguito dell’entrata in vigore dell’Atto unico europeo, è formato dai capi di stato o di Governo dei paesi membri – assistiti dai ministri degli Esteri – e dal Presidente della Commissione europea. Si riunisce due volte all’anno nei cosiddetti “vertici europei” e ha il compito principale di stabilire l’orientamento politico dell’Unione;
  • il Parlamento europeo, inizialmente organo puramente consultivo al quale l’Atto unico europeo e il trattato di Maastricht hanno attribuito poteri più ampi – è l’unico organo comunitario composto da membri eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oggi, oltre ad avere poteri in materia di bilancio e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione su diverse materie;
  • la commissione europea, composta da trenta membri (erano venti prima dell’allargamento del 2004), è l’organo esecutivo dell’Unione, ma suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate in base a essi. In ambito amministrativola Commissionegestisce i fondi comunitari e gli aiuti agli altri paesi.La Commissioneeuropea ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretariato;
  • il consiglio dei ministri, il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, è affiancato dal Comitato dei rappresentanti permanenti, che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L’attività del Consiglio si divide in tre “pilastri”. Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il secondo “pilastro” comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni. Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa;
  • gli organi di controllo e di giustizia, di cui fanno partela Cortedei conti,la Cortedi giustizia ed il Tribunale di primo grado. La corte dei conti, composta da 25 membri, esercita il controllo sulla gestione finanziaria della comunità. La Corte di giustizia, organo giudicante di ultima istanza, è composta da venticinque giudici (uno per ogni stato membro) e otto avvocati generali; è competente sia per le controversie tra istituzioni comunitarie – e tra queste ultime e i paesi membri – sia per i ricorsi in appello contro le direttive e i regolamenti emanati dall’Unione. Su richiesta di un Tribunale nazionale,la Cortesi pronuncia anche sulla validità e sull’interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario (vedi Diritto europeo). Le sue sentenze costituiscono un precedente e divengono parte del quadro giuridico di ciascuno stato membro. Il Tribunale di primo grado, formato da venticinque giudici nominati per un periodo di sei anni, si occupa dei ricorsi contro la normativa comunitaria presentati da individui, organizzazioni o società.

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