Lo Statuto albertino sottolineava lo stretto rapporto di collaborazione che intercorreva tra il governo e il capo dello Stato, coincidente ancora con il capo del governo. Con l’introduzione della Costituzione del 1948 il governo, per garantire la realizzazione legislativa cominciò ad avvicinarsi al parlamento, che andava aumentando progressivamente la sua importanza. Tale consolidamento del rapporto di collaborazione tra i due organi, determinò di conseguenza un distacco del governo dal capo dello Stato che cominciò dunque ad assumere una posizione super partes.
Il Governo, dopo la sua formazione, deve presentarsi entro dieci giorni di fronte al Parlamento (art. 94 co. 3), esporre tramite il Presidente del Consiglio le sue dichiarazioni programmatiche , e ricevere di conseguenza la fiducia, che viene accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale, ovvero con voto palese (art. 94 co. 1 – 2). Tale mozione consiste in una dichiarazione di giudizio e di desiderio che, nel caso in esame, deve ottemperare all’obbligo della motivazione, elemento necessario in quanto vincolante per il Governo.
Il Parlamento esercita dunque una funzione di controllo sul Governo in quanto deve assicurare la realizzazione di quei punti sui quali si fonda la fiducia, attraverso sia strumenti di informazione preliminare (audizione e indagine conoscitiva) sia strumenti di altro tipo che possono essere:
- di indirizzo:
- la mozione, ovvero un atto a carattere generale. Con tale mozione, per la quale servono almeno dieci deputati o otto senatori, viene promossa una discussione parlamentare, che deve essere conclusa con una votazione finale. Le mozioni di maggiore importanza sono quelle di fiducia e di sfiducia.
- la risoluzione che, pur avendo le stesse finalità della mozione, può essere votata sia dal Parlamento che dalla Commissione.
- l’ordine del giorno, che si determina all’interno del procedimento legislativo concorrendo a dare un determinato indirizzo al governo.
- di controllo:
- l’interrogazione, ovvero una domanda a cui il Governo deve inderogabilmente dare una risposta, rispettando limiti di tempo (question time).
- l’interpellanza, ovvero una domanda che necessita di una risposta più articolata che, nel caso non soddisfi, porta alla mozione.
- la Commissioned’inchiesta (art. 82), mono o bicamerale, a cui vengono riconosciuti gli stessi poteri e limiti propri dell’autorità giudiziaria.
 Il Governo, se non ottiene la fiducia, deve dare le dimissioni, in assenza delle quali interviene il Presidente della Repubblica che lo revoca e si adopera a formarne uno nuovo. Nel caso in cui non si riesca a formare un Governo stabile che possa ottenere la fiducia, il Presidente deve sciogliere le Camere e, realizzando l’ipotesi del governo elettorale , affidare all’ultimo Governo incaricato il compito di gestire le elezioni.
Il Governo, se invece ottiene la fiducia, non viene messo in discussione dal voto contrario di una od entrambe le Camere su una sua proposta (sfiducia implicita) (art. 94 co. 4), in quanto il rifiuto non importa obbligo di dimissioni, a meno che il Governo non abbia posto la questione di fiducia su un provvedimento da lui stesso presentato. Tale istituto, che ricorre in casi particolari, obbliga il Governo a dimettersi se la proposta su cui ha posto la fiducia non viene approvata. Le dimissioni possono anche essere libere, ovvero non precedute da un voto di sfiducia, nel caso in cui vengano date spontaneamente dal Governo al Presidente della Repubblica (crisi extraparlamentari), ma devono comunque essere riportate all’interno del Parlamento e infatti il Presidente della Repubblica deve rinviare il Presidente del Consiglio dimissionario davanti al Parlamento per esporre le ragioni della crisi (parlamentalizzazione delle crisi di governo). La mozione di sfiducia, che può essere proposta anche nei confronti di un singolo ministro, deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione (art. 94 co. 5), chiaramente per evitare colpi di mano.