La delegificazione
E’ una legge che dispone il trasferimento di una disciplina dalla sede legislativa a quella regolamentare.
Esiste necessitĂ di ricorrervi per la complessitĂ ed eterogeneitĂ delle fonti, per la difficoltĂ di risolvere le numerose antinomie, per l’affermarsi di numerose fonti extra ordinem, e per l’eccessiva produzione normativa. In Italia sono vigenti circa 50.000 leggi, è possibile porre un freno alla inflazione delle leggi?
Si delegificano intere materie o settori di esse per attribuirle alla competenza del potere esecutivo:
(97 I° riserva di regolamento al governo nell’organizzazione dei pubblici uffici – tesi) Tesi non sempre accolta ma in sostanza si decongestiona il parlamento da attivitĂ legislative superflue o considerate non consone alle funzioni che dovrebbe svolgere in una moderna democrazia; tutto ciò si ottiene con il ricorso alla delegificazione
 Criteri per comporre le fonti in sistema
Efficacia formale ed efficacia sostanziale: la efficacia sostanziale si riferisce sia agli atti normativi che ai fatti normativi e sta ad indicare la attitudine della fonte (atto o fatto) a creare e ad immettere nell’ordinamento regole dotate dei caratteri propri della norma giuridica; la efficacia formale si riferisce solo agli atti normativi e li riguarda non come atti che producono diritto, ma come atti che vengono emanati da organi determinati con procedure altrettanto determinate. Ne consegue che una fonte atto che ha efficacia solo formale non conterrà alcuna norma giuridica (es. legge – provvedimento)
Criterio gerarchico: consiste nell’ordinare le fonti secondo la diversa efficacia loro attribuita dall’ordinamento (es. leggi costituzionali – leggi del Parlamento – regolamenti governativi)
Criterio cronologico: secondo il quale lex posterior derogat legi priori
Criterio della separazione delle competenze: in base al quale l’efficacia delle fonti viene distinta in base alla sfera in cui essa opera (es. legge dello Stato da un lato e legge emanata dalla regione in forza della potestà legislativa ripartita o concorrente – sia regioni a statuto ordinario che speciale – ovvero primaria – solo regioni a statuto speciale – dall’altro
Le leggi formali quali fonti di primo grado: secondo il criterio gerarchico, le leggi formali (leggi del Parlamento, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali, leggi delle Province di Trento e Bolzano) sono fonti di primo grado, fonti, cioè, cui sono sovraordinate solo la Costituzione e le leggi costituzionali.