La commissione in sede referente
La commissione interviene in sede referente, intendendosi con tale espressione l’esame da parte della commissione del singolo progetto di legge ad essa assegnato, oppure di più progetti di legge aventi lo stesso oggetto.
Alla Camera l’articolo 79, relativo all’esame in sede referente di progetti di legge è stato integrato da una serie di disposizioni tendenti a migliorare la qualità e l’efficacia di testi legislativi.
La commissione provvede infatti ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari, dal governo in relazione ai seguenti aspetti: la necessità dell’intervento legislativo; la conformità della disciplina proposta alla costituzione, e alla normativa europea, alle competenze delle regioni e alle autonomie locali; la definizione degli obiettivi e la congruità dei mezzi individuati per consentirgli; l’ inequivocità e chiarezza del significato delle definizioni.
La discussione in sede referente:
- è introdotta dal presidente della commissione o, da un relatore incaricato. In ragione del carattere informale, le eventuali eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette non possono essere sottoposte a votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della commissione.
- Dopo aver proceduto ad un esame preliminare del progetto di legge nel suo complesso, la commissione passa all’esame ed alla votazione dei singoli articoli, nonché degli eventuali emendamenti presentati dai componenti della commissione o anche da parlamentari che non le facciano parte;
- la commissione può nominare un comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l’ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. Nell’ipotesi di un esame abbinato a diversi progetti di legge, la necessità di avere un unico testo di riferimento comporta la necessità della scelta di un testo base che viene compiuta dalla commissione, al termine dell’esame preliminare: testo base che può essere quello di uno dei progetti di legge o un testo unificato di tutti progetti di legge elaborato dalla relatore.
La conclusione dell’esame in sede referente.
L’esame in sede referente si conclude con una votazione di un testo per la successiva discussione l’assemblea (testo della commissione), dando mandato al relatore di predisporre una relazione scritta (la relazione di maggioranza), che verrà stampata, e distribuita insieme alle eventuali relazioni di minoranza.
La commissione nomina altresì un comitato composto da 9 membri alla Camera, da 7 al Senato in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all’assemblea ed in particolare per esprimere il proprio parere sui emendamenti, che in tale sede saranno presentati.
La discussione in assemblea.
L’esame in assemblea disciplinato dai regolamenti parlamentari. L’esame in assemblea avviene secondo l’ordine di priorità stabilito in sede di programmazione dei lavori parlamentari e comprende: la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
Le discussione sulle linee generali, che può essere variamente limitata nei tempi nel numero degli interventi, verte sul progetto di legge nel suo complesso ed in essa intervengono i relatori, il rappresentante del governo ed i singoli parlamentari; al termine della discussione i relatori del governo possono replicare.