Quanto al termine della delega prescritta dall’articolo 76, la corte costituzionale ha affermato “che ne dalla lettera né dalla ratio ispiratrice della norma in esame, volta a precludere la facoltà di conferire al governo deleghe legislative a tempo indeterminato, è dato di trarre alcun elemento da cui si argomenti l’obbligo di determinare in forme tassative la durata del potere delegato.” In uno qualunque dei modi che consentono di individuare, l’indicazione di un evento futuro ma certo, il momento iniziale e quello finale del termine.
Il termine iniziale, il dies a quo, si era fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione. Ma in questo caso deve esigersi un rigoroso adempimento dell’obbligo, imposto al potere esecutivo dell’articolo 73, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la pubblicazione, senz’altro indugio oltre quello richiesto dall’espletamento dell’attività materiali, necessari per la pubblicazione. Il termine della delega deve intendersi rispettato qualora prima della sua scadenza il decreto legislativo sia stato emanato dal presidente della Repubblica. L’obbligo per il governo di trasmettere il capo di Stato il testo del decreto legislativo almeno 20 giorni prima della scadenza deve intendersi come termine a carattere direttivo