Il procedimento di formazione della legge regionale è stato riformato nel 2001: il nuovo art. 127 elimina completamente il controllo preventivo statale, sulle delibere legislative regionali, che era esercitato dal “commissario del governo” attraverso il meccanismo del rinvio delle legge, non ancora promulgata, al consiglio per una nuova deliberazione. Così anche il ricorso alla corte costituzionale è stato anch’esso modificato e lo Stato e le regioni sono poste su un grado di parità poiché ambedue possono ricorrere alla corte costituzionale soltanto in via successiva entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto con forza di legge.
Il procedimento di approvazione della legge regionale, si articola in tre fasi: iniziativa, costitutiva, ed integrativa dell’efficacia.
L’iniziativa spetta alla giunta ed ai singoli consiglieri regionali, ai consigli comunali e provinciali ai consigli delle comunità montane, ai consigli delle autonomie locali, a talune organizzazioni e associazioni per la rappresentatività regionale, al di iniziativa popolare ed organi rappresentativi delle categorie produttive.
L’esame e l’approvazione del progetto di legge si svolge secondo lo schema del procedimento legislativo ordinario, previsto per la legge statale, nel senso che il progetto è dapprima affidato alla commissione consiliare competente in sede referente e poi discusso e votato dal consiglio, articolo per articolo con votazione finale.
Si esclude la possibilità del ricorso alla commissione in sede deliberante; nelle marche è previsto il ricorso al procedimento in sede redigente. Ma non si può ricorrere a tale procedimento per i progetti di legge per i quali lo Stato impone il ricorso al procedimento normale.
Integrativa dell’efficacia
La legge è approvata dal consiglio e successivamente promulgata dal presidente della regione, che non ha però il potere di rinvio della legge come il capo dello Stato, così che la promulgazione si presenta con un atto dovuto. La legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione, riprodotta con finalità di semplice conoscenza, nella gazzetta ufficiale della Repubblica.
Vi sono organi di garanzia statutaria aventi il compito di esprimere un parere sulla conformità allo statuto delle leggi, nella maggior parte dei casi anche dei regolamenti regionali. Il sindacato è consultivo e di solito preventivo