Mentre il diritto soggettivo consiste nell’aspetto soggettivo del diritto, il diritto oggettivo consiste in una raccolta di regole sociali precettive che valutano il comportamento di ciascuno nei confronti degli altri (comportamento intersoggettivo). Tali diritti creano i soggetti, ovvero i destinatari delle norme di comportamento che non sono soltanto le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche, personalità che dunque va considerata come centro di imputazione di qualifiche giuridiche. Il diritto soggettivo poi, distinguendo da persona a persona, detta le norme sulla capacità giuridica, ovvero sulla misura della personalità. Fra le persone capaci tuttavia solo alcune hanno la capacità d’agire, ovvero l’astratta possibilità di produrre modificazioni nell’ordinamento giuridico. Da questa capacità astratta si distingue il potere giuridico, che permette di produrre mutamenti giuridici concreti, la facoltà, ovvero la capacità di svolgere attività materiali nell’ambito di un dato rapporto giuridico, e la funzione, situazione che la legge non si limita a riconoscere, ma che, essendo di interesse pubblico, impone di esercitare, in modo vincolato o discrezionale.

Il rapporto giuridico, ovvero un rapporto che l’ordinamento considera rilevante, è caratterizzato da un ciclo vitale in quanto nasce, si modifica e si estingue. I fatti giuridici che determinano la nascita, la modificazione o l’estinzione di tale rapporto possono essere fatti naturali oppure fatti volontari (atti giuridici), a seconda che siano indipendenti o meno dalla volontà dell’uomo. I vari rapporti giuridici che si raggruppano in un’unica persona si chiamano status, ovvero stati giuridici soggettivi. All’interno di questi status vi sono le singole situazioni giuridiche soggettive, ovvero le posizioni suscettibili di essere assunte da soggetti capaci nei rapporti con altri soggetti, che possono essere attive, se di vantaggio, o passive, se di svantaggio. In ogni caso tali situazioni sono principalmente i diritti soggettivi (posizione attiva), cui di regola corrispondono obblighi giuridici o doveri (posizione passiva), l’inadempimento dei quali genera la responsabilità o, in uno stato d’attesa, la soggezione. Oltre al diritto soggettivo vi sono altre situazioni attive quali l’interesse legittimo, ovvero un interesse generale che si ripercuote sul singolo solo di riflesso, il diritto soggettivo suscettibile di affievolimento, dove l’interesse del singolo può decadere se l’interesse collettivo a cui è legato prevale, e il diritto affievolito, dove l’interesse del singolo, per sua stessa natura, è destinato a decadere.

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