I rapporti tra diverse fonti possono essere regolati sulla base dei principi della gerarchia o della competenza, oppure con la commistione dei due principi.
 Secondo il principio della gerarchia, si deve presupporre che talune fonti siano tra loro ordinabili secondo criteri di sotto e sopra ordinazione, sia in riferimento all’atto, riconducibile ad una determinata fonte, quanto alle disposizioni che la compongono e delle norme che da queste si ricavano.
 Dell’attuale ordinamento giuridico italiano vi sono le fonti di grado costituzionale, le fonti di grado legislativo, e le fonti di grado amministrativo. Tale scala gerarchica si desume dall’articolo138 in relazione alla costituzione alle leggi costituzionali che sono abrogate soltanto da leggi costituzionali con procedimento aggravato, in base all’articolo 15 delle preleggi secondo il quale le leggi non sono derogate che da leggi posteriori, e per i regolamenti amministrativi dell’articolo 4 delle preleggi secondo il quale i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi
Il principio della competenza, presuppone l’esistenza di una norma, contenuta in una fonte di grado superiore che assegni sfere di operativitĂ distinte a fonti diverse, di grado inferiore, sfere di operativitĂ che possono riguardare le materie di spettanza dell’una o dell’altra fonte, oppure il diverso modo di intervento nella disciplina di una stessa materia attribuito all’una o all’altra fonte. Si può avere una ripartizione di competenza per materia come quella tra legge statale e leggi regionali oppure una ripartizione di competenza basata sul diverso modo di intervento, in base alla quale spettano alle leggi statali, il compito di porre principi fondamentali per una determinata materia, mentre spetta alle leggi regionali il compito di definire in concreto tale disciplina.