È affermazione corrente è d’altronde incontestabile che la revisione costituzionale può incontrare dei limiti:

◊  I limiti testuali, si intendono tutti quei limiti ricavabili dal testo della costituzione, non importa se espressamente o implicitamente: un limite espresso può essere quello posto dall’articolo 139; un limite implicito può essere quello dell’articolo 2 della costituzione che fa riferimento ai diritti inviolabili.

◊  I limiti impliciti o taciti si intendono invece, tutti quei limiti che sarebbero per definizione connaturati al concetto stesso di ordinamento giuridico statale, talché essi sussisterebbero, sempre e comunque, del tutto indipendentemente dal fatto di essere o meno esplicitati nel testo della costituzione.

Un’ulteriore distinzione:

◊  Valore assoluto dei limiti della revisione costituzionale, significa ritenere che essi non possono in alcun modo essere legalmente superati nell’ambito dell’ordinamento al quale si riferiscono e che pertanto la loro violazione costituisce comunque un’atto rivoluzionario del quale consegue, in caso di successo, un mutamento dell’identità dello Stato.

◊  Valore relativo di limiti, significa ritenere che essi, pur essendo insuperabili per la normale funzione di revisione costituzionale, lo sono invece qualora si ricorra a revisioni aggravate o diverse rispetto a quella prevista dall’ordinamento.

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