Quanto gli statuti ordinari il vecchio testo dell’articolo 123, prevedeva che essi fossero deliberati dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti approvati con legge statale, al riguardo c’era chi considerava la legge statale come di mera approvazione, e controllo quindi espressione dell’autonomia regionale. Altri ritenevano che fosse espressione della volontà dello Stato.
La riforma costituzionale del 1999 hasciolto ogni dubbio al riguardo, affidando al consiglio regionale il potere di adottare lo statuto, sia pure attraverso un procedimento aggravato, che richiede la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e due successive deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.
A seguito dell’approvazione consiliare si procede ad una prima pubblicazione dello statuto sul bollettino ufficiale della regione, avente il fine di rendere noto il contenuto dello de l’atto statuario, (cosìdetta pubblicazione notiziale).
Dal momento della pubblicazione notiziale decorre il termine di 30 giorni entro il quale il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sullo statuto regionale, dinnanzi alla corte costituzionale.
Inoltre entro tre mesi dalla suddetta pubblicazione 1/50 degli elettori della regione e 1/5 dei componenti del consiglio regionale possono richiedere l’indizione di un referendum popolare; lo statuto sottoposta a referendum, può essere promulgato soltanto se è stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se il governo non impugna la delibera statuaria e i soggetti legittimati non richiedono il referendum nei termini sopra previsti, lo statuto è promulgato e nuovamente pubblicato ai fini dell’entrata in vigore.
Ove i suddetti controlli della corte costituzionale e del corpo elettorale siano stati richiesti, la promulgazione e la seconda pubblicazione dello statuto è condizionata dal positivo superamento degli stessi. Il nuovo procedimento è utilizzato per revisionare parzialmente i propri statuti approvati precedentemente.
Contenuto necessari contenuto eventuale degli statuti ordinari
Gli statuti si caratterizzano per un contenuto che disciplina alcuni oggetti di rilevante interesse per l’autonomia regionale quali:
la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione funzionamento, il diritto di iniziativa su leggi e provvedimenti amministrativi regionali, la pubblicazione delle leggi ed i regolamenti, il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra regioni ed enti locali.
Altra riserva a favore dello statuto è posta dall’articolo 122 ultimo comma, in base al quale il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente è eletto a suffragio universale e diretto.
Queste disposizioni statuarie sono da considerarsi norme interposte nell’ordinazione da parte delle leggi regionali, costituisce violazione indiretta dell’articolo 123 sanzionabile da parte della corte costituzionale.
Per quanto riguarda i contenuti eventuali ulteriori degli statuti, essi sono senz’altro ammissibili mentre vi sono dei problemi riguardo l’efficacia giuridica di queste disposizioni.
Gli statuti ordinari nel sistema delle fonti
Il problema riguarda la loro collocazione nel sistema delle fonti.
Va innanzitutto sottolineata la scomparsa dal testo dell’articolo 123 del poco comprensibile riferimento all’armonia con le leggi della Repubblica. Rimane oggi, soltanto il richiamo all’armonia con la costituzione, che appare rivolto a sottolineare l’esigenza complessiva di coerenza con l’intero sistema istituzionale, come emerge dalla giurisprudenza della corte. La corte costituzionale: “gli statuti dovranno essere in armonia con i precetti ed i principi ricavabili dalla costituzione.”
Il fatto che lo statuto sia soggetto al solo limite dell’armonia con la costituzione, sia pure inteso nell’ampio senso sopra illustrato, induce a considerarlo come fonte primaria, immediatamente subordinata alla costituzione. Si tratta propriamente di una fonte regionale a competenza riservata e specializzata e da qui emerge che ha un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali, come fonte primaria e fondamentale dell’ordinamento regionale