Le principali caratteristiche degli organi costituzionali sono:

  • essere sovrani allo stesso livello di sovranità, in modo tale che non possano esistere dipendenze gerarchiche tra di essi ed altri organi, sia pure costituzionali.

In alcuni casi eccezionali, tuttavia, gli organi costituzionali possono esercitare  poteri di direzione , creando un rapporto che comunque, nonostante influenzi l’attività di un altro organo, non sopprime le sue libertà di scelta fra i mezzi di attuazione delle direttive.

  • avere, nei confronti degli altri organi costituzionali, una posizione di parità, ovvero un’indipendenza reciproca che non permetta interferenze tra le funzioni svolte dai vari organi.

      Tale indipendenza reciproca viene garantita dalle seguenti prerogative:

  • immunità della sede: nessuna autorità può controllare ciò che succede all’interno di tali organi senza che vi sia espressamente chiamata.
  • autonomia contabile: i bilanci non sono sottoposti ad alcun controllo.
  • autodichia: le controversie che sorgono tra l’organo ed i suoi dipendenti sono risolte internamente.
  • immunità dei membri: i membri di tali organi sono garantiti da forme di immunità, irrinunciabili perché sono concesse non in difesa della propria persona, ma in difesa del ruolo che si ricopre:
    • il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio della sua funzione, tranne che nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90).
    • i membri del Parlamento non sono responsabili delle opinioni espresse, nemmeno dopo la fine del mandato, e non possono essere perquisiti, arrestati o intercettati se non per autorizzazione diretta della Camera di appartenenza (art. 68). Tali prerogative parlamentari sono state estese anche ai membri della Corte costituzionale.
    • i membri del Governo, al contrario, sono responsabili penalmente e civilmente, ma per essere perseguiti è necessaria l’autorizzazione della Camera, se sono Parlamentari, o, se non lo sono, del Governo.
  • avere rappresentatività, ovvero essere coperti da persone fisiche che conservano, durante la carica, una responsabilità di fronte a coloro che li hanno nominati.

      È necessario tuttavia distinguere tra:

  • la rappresentatività generale.
  • la rappresentatività democratica, detta anche spontanea, che si ha quando le nomine avvengono dal basso, tramite elezione. Mediante tale rappresentanza si cerca di far coincidere al massimo lo Stato-apparato con lo Stato-comunità.

            Si ha inoltre rappresentatività solo se si ha responsabilità politica del nominato rispetto a chi lo nomina, che può essere fatta valere in due modi:

  • mediante sistemi di richiamo , ovvero la revoca anticipata del mandato da parte degli elettori o il controllo dell’orientamento del corpo elettorale.
  • mediante la presentazione da parte dei rappresentanti, alla fine del mandato, del bilancio della loro precorsa attività, nel caso vogliano essere rieletti.
  • essere contitolari delle funzioni di indirizzo politico, ovvero essere in grado di operare ad un livello di potere in nessun caso sott’ordinato a quello proprio delle norme primarie.
  • essere elementi necessari all’ordinamento giuridico supremo, la cui assenza produca l’arresto dell’attività dello Stato.
  • essere elementi indefettibile, in quanto assistiti dalla prorogatio, secondo la quale gli organi continuano a funzionare fino al momento in cui vengono sostituiti.

      Non sono però influenzati da tale prorogatio:

  • il capo dello Stato, per garantire la cui continuità le elezioni vengono fatte trenta giorni prima della scadenza del mandato.
  • i membri della Corte costituzionale, per garantire la cui continuità è stato fatto in modo che i mandati scadessero in maniera sfalsata e che bastassero undici membri su quindici per mantenere l’organo in funzione.
  • avere una struttura di base prevista dalla Costituzione, ovvero inquadrarsi nettamente nel sistema di equilibri costituzionali.

            È importante sottolineare comunque che non tutti gli organi previsti dalla costituzione sono anche costituzionali. Essa infatti prevede sia gli organi costituzionali, che hanno le caratteristiche che stiamo trattando, sia gli organi con valore costituzionale, che semplicemente vengono trattati dalla Costituzione.

  • essere investiti di funzioni di livello politico, cioè porre quelle che sono le finalità contingenti dello Stato, che gli organi costituzionali sono chiamati a raggiungere.

 Le regole che disciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali, contraddistinti da posizioni differenti, non sono regole di diritto, ma di coordinamento, ovvero normalmente accordi non scritti.

 Gli organi costituzionali sono:

  1. il corpo elettorale.
  2. il Parlamento.
  3. il Governo.
  4. il Presidente della Repubblica.
  5. la Cortecostituzionale.

 Si discute se la magistratura o il Consiglio superiore della magistratura possano essere considerati organi costituzionali, ma la risposta più corretta sembra quella negativa in quanto tali organi sono poteri senza vertice.

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