Limiti imposti da norme costituzionalià è da ritenersi che esse non possono in nessun caso essere abrogate, derogate o sospese dal decreto-legge, diversamente da quanto sostenuto da una parte della dottrina sia in nome della necessità come fonte istituzionale del diritto, sia sulla base di una particolare interpretazione dell’ultimo comma dell’articolo 77.

 Tale disposizione, secondo la quale le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, sarebbe infatti priva di qualsiasi significato pratico, qualora non si ammettesse la capacità del decreto-legge di eccedere i limiti propri delle leggi ordinarie. Tuttavia in mancanza della suddetta disposizione le camere non avrebbero potuto disciplinare i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti, senza violare il primo periodo dello stesso comma, che prevede l’automatica e retroattiva decadenza dei decreti non convertiti. In secondo luogo la disposizione in esame rientra tra quelle disposizioni costituzionali come l’articolo 25 che hanno la funzione di limitare la capacità della legge di disporre con efficacia retroattiva

 L’articolo 77 espressamente attribuisce al decreto-legge valore di legge ordinaria, e la legge di conversione è leggi ordinaria e non costituzionale; che, soprattutto, il carattere rigido della costituzione tollera unicamente il ricorso alle procedure di cui all’articolo 138, non soltanto per la modifica ma anche per le eventuali deroghe o sospensioni di norme costituzionali.

 Avere affermato la necessaria ed ineludibile subordinazione del decreto legge alle norme di rango costituzionale non esclude tuttavia che in situazioni più che di emergenza, ma di vera e propria crisi del sistema istituzionale, il decreto-legge possa disporre oltre ciò che gli è normalmente consentito e quindi anche derogare e sospendere a norme costituzionali. In questo caso soltanto formalmente si può parlare di privilegi poiché in realtà si opera con atti eccezionali extra ordinem, atti che potrebbero anche essere adottati da soggetti diversi dal governo, quali il presidente della Repubblica o il Parlamento, in base ai possibili impedimenti.

 Appaiono materialmente inutili i tentativi di dare un minimo di veste giuridico-formale ad atti del genere: quello di sostenere che gli eventuali decreti legge extra ordine dei votanti ha norme costituzionali andrebbero convertito in legge costituzionale quello di sostenere l’applicazione in via analogica della disciplina prevista dall’articolo 78 per lo stato di guerra ad altre situazioni di emergenza differenza che esiste tra la guerra in senso proprio e l’emergenza interna e. Cruciale riguarda quindi la determinazione di quale sia il concetto di emergenza, che consente il ricorso a strumenti normativi extra ordine fondati soltanto sulla loro affettività, siano essi del governo del Parlamento o del capo dello Stato, a seconda dei possibili impedimenti ad agire concreto esistenti nei confronti di ciascuno di tali organi. Tale concetto dovrebbe essere circoscritto il più possibile per evitare il rischio di  colpi di mano e rendere possibile il massimo rispetto della legalità formale soprattutto a favore dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione o dalla forma di governo parlamentare.

 Ragioni analoghe a quelle fin qui adottate per sostenere la subordinazione del decreto-legge alle norme costituzionali valgono, altresì, per escludere la possibilità di concedere amnistie o indulti con lo strumento del decreto-legge.

 Limiti al contenuto del decreto-legge ed alla sua legittimazione a disciplinare determinate materie sono stabiliti dalla l.400 del 1988, secondo cui:

2. “il governo non può, mediante decreto legge:

a) Conferire deleghe legislative;

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72;

c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l’efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dalla corte costituzionale, per vizi non attinenti al procedimento.

3. i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.”

 Le legge n.400, stabilisce limiti vincolanti per il contenuto di successivi atti con forza di legge dipende dalla possibilità di qualificare tali lmiti come esecutivi o ricognitivi di norme o principi di grado costituzionale, talché la loro violazione comporta automaticamente la violazione della norma o del principio costituzionale, al quale si ricollegano.

 Quanto alla materia costituzionale e alla materia elettorale, vi è il divieto per il decreto-legge di intervenire sulla materia costituzionale e ciò dipende dalla sua subordinazione alle norme di grado costituzionale, giacché le leggi in materia costituzionale stabilite all’articolo 72 secondo le interpretazioni sono le leggi formalmente costituzionali di cui all’articolo 138.

Divieto assoluto in ordine alla materia elettorale è smentito dalla prassi che si è concretizzata nell’adozione dei decreti legge in materia elettorale. Sotto questo profilo il decreto-legge può validamente derogare al divieto in questione, non sussistendo alcuna violazione di norme costituzionali, la conclusione sarebbe invece opposta, qualora a meno di 60 giorni dalla data delle elezioni, si volesse cambiare con decreto-legge le leggi elettorali, nel suo complesso capo limiti ulteriori.

 Limiti ulteriori sono previsti dall’articolo 15 della legge 400 n.1988:

  • il limite dell’omogeneità di materia può essere superato dal singolo decreto-legge salvo che le eventuali disposizioni eterogenee, proprio in quanto tali, siano carenti del requisito della straordinaria necessità ed urgenza;
  • il limite dell’immediata applicabilità delle singole disposizioni del decreto-legge;
  • allo specifico limite in materia tributaria.

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