Nel medioevo il concetto di costituzione e, in particolare, di costituzione mista serve per temperare il potere del monarca. In particolare, il concetto di costituzione mista è utilizzato con questa funzione nella realtà francese delle guerre di religione e nel contesto inglese caratterizzato dal conflitto tra re e parlamento. Dalla crisi della costituzione medievale nascono le dottrine della sovranità che per molti aspetti si collocano alle origini della costituzione dei moderni.
Le dottrine della sovranità videro come massimo fautore Thomas Hobbes il quale sostenne che la costituzione mista, lungi dall’essere il rimedio al problema dei conflitti religiosi in Francia e istituzionali in Inghilterra, ne rappresentava la causa. Infatti, il concetto di costituzione mista non aveva fatto affrontare un fondamentale problema: quello della titolarità effettiva della potestas.
In Francia le dottrine della sovranità emersero, innanzitutto, dall’opera di Jean Bodin pubblicata nel 1576 dove per la prima volta si parla appunto di sovranità. Bodin afferma che il re non è sovrano perché è titolare di molteplici poteri ma perché i suoi poteri sono dotati di sovranità. La sovranità, quindi, non è una prerogativa del re bensì dei poteri che egli esercita e che sono, perciò, perpetui ed assoluti. Il potere è perpetuo se non è revocabile perché non deriva da altro potere cioè non è esercitato sulla base di una delega ricevuta da altri. Il re, dunque, a differenza di quanto si affermava nel medioevo da Parte di Marsilio da Padova, non deriva il suo potere dalla comunità perché altrimenti non può dirsi sovrano. Il potere sovrano è in altri termini un potere originario e deve essere concepito come un potere diverso da tutti gli altri, un potere che sia sottratto alla infinita catena medievale dei poteri derivati sempre più o meno revocabili. In tal modo evidentemente si rompe con la tradizione medievale perché si afferma che nella comunità politica il potere del re non può e non deve essere uguale a quello degli altri soggetti.
Il potere sovrano oltre ad essere perpetuo è anche assoluto cioè sciolto ma non privo di limiti; infatti esistono almeno due limiti. Il primo è rappresentato dalle regole che disciplinano la successione al trono e la gestione dei beni del demanio pubblico. Il secondo limite è rappresentato da una serie di regole che costituiscono un diritto radicato nelle cose e nei beni che regola l’appartenenza di questi ai sudditi. Si tratta del diritto privato che non è disponibile per il re il quale, anzi, quando ha a che fare con cose e beni deve soggiacervi esattamente come un privato. Il potere è assoluto perché in una comunità politica vi sono prerogative che appartengono solo al re rispetto alle quali, avendo il re un potere originario, non è possibile patteggiare o contrattare con altri poteri. Il potere del re è assoluto, dunque, perché è indivisibile e incondivisibile con la comunità. Bodin naturalmente cerca di circoscrivere l’ambito di tale potere sovrano cioè di definire le prerogative che appartengono al solo re perché ineriscono al suo potere assoluto ed indivisibile: queste prerogative sono il potere di dare e annullare le leggi, il potere di dichiarare guerra e concludere la pace, il potere di decidere in ultima istanza sulle controversie tra i sudditi il potere di nominare i magistrati e infine il potere d’imporre tributi. Per Bodin, dunque, le forme di governo possibili sono tre: la monarchia che si ha quando i poteri sovrani sono nella titolarità del re, l’aristocrazia quando tali poteri sono nella titolarità di un ceto ristretto riunito in assemblea, e la democrazia quando, invece, la stessa assemblea tende ad esprimere la volontà della maggioranza dei consociati. Non è possibile per Bodin una forma di governo che associ il re all’aristocrazia e al popolo in una combinazione equilibrata ed armoniosa. Infatti la forma di governo da preferire e quella della monarchia dove, fermo restando il potere sovrano del re che costituisce il regime, è necessario definire il governo cioè il ruolo di tutti coloro che, comunque, sono dotati di poteri di rilevanza pubblica (parlamenti ecc.). Sarebbe per Bodin assurdo un regime monarchico sovrano ed assoluto che pretende di governare da solo, isolatamente.
Seguendo questa tesi la costituzione mista medievale viene ridotta a strumento di organizzazione del governo. Mentre nel medioevo il regime era misto e nasceva dalla combinazione e dall’accordo di re e comunità politica che condividevano al sovranità ora per Bodin il regime è monarchico cioè la sovranità appartiene al re che la esercita in modo temperato cioè con la collaborazione della comunità. Questa idea esprime l’esigenza di individuare un nocciolo duroun nucleo del potere politico che è alla base della nascita delle costituzioni moderne.