L’unica distinzione giuridicamente rilevante:

  • la costituzione flessibile è caratterizzata dal fatto che la propria modifica non richiede un procedimento particolare ma può essere compiuta per mezzo di leggi ordinarie, dal che si può dire che, la costituzione flessibile è essa stessa una legge ordinaria o comunque ha lo stesso grado gerarchico di quest’ultima.
  • La costituzione rigida è caratterizzata in negativo, dal fatto di non poter essere modificata dalla legge ordinaria e in positivo dal fatto che il procedimento della sua modifica è necessariamente diverso è più complesso è stata procedimento legislativo ordinario.

La precedente costituzione italiana il cosiddetto statuto Albertino concesso dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1848 fu certamente una costituzione flessibile.

L’articolo 138 della nostra odierna costituzione, diversificando il procedimento della revisione costituzionale dal procedimento legislativo ordinario, attribuisce carattere rigido all’attuale costituzione italiana, ed esclude pertanto che essa possa essere validamente modificata, derogata o comunque contrastata da leggi ordinarie.

L’articolo 138 è collocato nel titolo VI della costituzione, “garanzie costituzionali”. Assicura altresì una maggiore stabilità nel tempo alle disposizioni costituzionali: stabilità che varia a seconda del grado di complessità della procedura di revisione costituzionale. Le classificazione dei possibili sistemi di revisione costituzionale sono molto numerosi.

Il sistema di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 può essere definito un sistema misto. L’organo titolare della revisione costituzionale è lo stesso organo al quale spetta la funzione legislativa ordinaria, ma l’approvazione delle leggi costituzionali avviene a seguito di una duplice deliberazione da parte di ciascuna camera con un intervallo non minore di tre mesi.

Inoltre la seconda deliberazione è necessaria o:

la maggioranza assoluta→la legge viene soltanto pubblicata e da tale momento comincia decorre il termine di tre mesi entro il quale può essere richiesto il referendum popolare, da parte di 1/5 dei membri di una camera, di 500.000 elettori di cinque consigli regionali.

due terzi dei componenti→la legge costituzionale definitivamente approvata dovrà essere successivamente promulgata e pubblicata.

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