Le competenze della Corte costituzionale sono quattro, di cui tre sono elencate all’art. 134:

  • giudizi riguardanti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sia dello Stato che delle Regioni;
  • giudizi riguardanti i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni, e tra i poteri delle varie Regioni.
  • giudizi riguardanti le accuse mosse al Presidente della Repubblica.

La quarta funzione, stabilita dalla legge n. 1 del 1953, riguarda i giudizi sulla ammissibilità di un referendum abrogativo. La Corte costituzionale, a questo riguardo, si deve assicurare che sia rispettato l’art. 75 della Costituzione, senza però poter giudicare sulla legittimità della legge sottoposta a referendum.

 All’interno della Corte costituzionale vige il principio di collegialità, secondo il quale tutte le decisioni vengono prese a livello collegiale, in modo tale che siano imputabili alla Corte stessa nella sua integrità. Tutte le sedute, che tra l’altro sono pubbliche, hanno inoltre bisogno di un quorum costitutivo, senza il quale non si può in alcun modo parlare di Corte. Tale quorum è fissato agli undici quindicesimi della sua composizione, in maniera tale che sia assicurata quanto meno la presenza di un giudice per ogni fonte di nomina. In linea generale comunque tutte le decisioni della Corte vengono prese a maggioranza dei presenti

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